Sentenza n. 3279/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 20413/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto nel merito il ricorso contro l'aggiudicazione del lotto 7 di una gara per servizi di vigilanza e controllo presso centri di produzione televisiva
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI, quarto classificato, aveva impugnato l'aggiudicazione al RTI Urbe Vigilanza, contestando l'attribuzione di punteggi ritenuti illogici e sproporzionati per il sub-criterio 2.6 del disciplinare, relativo al numero di addetti da destinare ai servizi a richiesta. In particolare, sosteneva che le risorse dichiarate dai concorrenti meglio classificati, soprattutto le 772 risorse offerte dal RTI aggiudicatario, fossero inverosimili e non concretamente disponibili nei tempi richiesti dal capitolato; chiedeva quindi l'annullamento dell'aggiudicazione, la nuova aggiudicazione in proprio favore o, in subordine, il risarcimento del danno. Il TAR aveva respinto l'eccezione di tardività, valorizzando l'accesso agli atti, ma aveva rigettato il ricorso nel merito. In appello, la stazione appaltante e l'aggiudicataria hanno contestato la ricevibilità del ricorso e l'aggiudicataria ha dedotto anche la carenza di interesse, poiché il ricorso non censurava la posizione del RTI KSM, terzo classificato. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato la tardiva produzione, in appello, di un parere professionale sulla concreta attendibilità delle risorse offerte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la produzione del parere professionale depositato per la prima volta in appello, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., non essendo dimostrata la sua indispensabilità né l'impossibilità di produrlo in primo grado. Ha ritenuto prioritario l'esame del secondo motivo dell'appello incidentale dell'aggiudicataria, relativo all'omessa pronuncia del TAR sulla carenza di interesse al ricorso. Il motivo è stato accolto: la ricorrente risultava quarta classificata nella graduatoria esistente e aveva contestato soltanto la posizione dell'aggiudicatario, senza dedurre vizi riguardanti il RTI KSM, terzo classificato, né coinvolgerlo nel giudizio. L'eventuale accoglimento delle censure avrebbe quindi determinato lo scorrimento a favore del terzo classificato, senza attribuire alla ricorrente un'utilità immediata e diretta. Non era sufficiente prospettare la possibile correzione di un asserito errore materiale nei punteggi, poiché tale evento era incerto, non era stato ritualmente richiesto e avrebbe richiesto il coinvolgimento del diretto controinteressato. Il Collegio ha inoltre osservato che, anche ammettendo una valutazione negativa dell'eccessivo numero di risorse offerte dall'aggiudicatario, non ne sarebbe automaticamente derivata l'attribuzione di zero punti, potendo al più procedersi a una rideterminazione del punteggio, senza certezza di modifica utile della graduatoria. In riforma della sentenza del TAR, è stato pertanto dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse; l'appello principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre gli ulteriori motivi degli appelli incidentali sono stati assorbiti. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero che la parte non dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
La produzione del parere professionale per la prima volta in appello è stata dichiarata inammissibile, non ricorrendo le eccezioni previste dalla norma.
Il rinvio alle norme sul procedimento davanti al tribunale consente l'applicazione dell'ordine logico di trattazione delle questioni previsto dal codice di procedura civile.
Le norme del codice di procedura civile si applicano al processo amministrativo nei limiti della compatibilità, anche nei giudizi di impugnazione e salvi i limiti dell'effetto devolutivo.
Le questioni preliminari devono essere trattate prima del merito secondo il loro ordine logico, salvo la possibilità di derogare in applicazione della ragione più liquida.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto da un concorrente collocato in graduatoria dopo un altro concorrente non contestato, quando le censure riguardano soltanto l'aggiudicatario e il loro eventuale accoglimento determinerebbe lo scorrimento a favore del concorrente intermedio, senza attribuire al ricorrente un'utilità concreta e immediata.
- L'interesse al ricorso in materia di gara deve essere verificato sulla base della graduatoria esistente e della prova di resistenza: il concorrente deve dimostrare a priori che, ove le operazioni fossero corrette, conseguirebbe con certezza una posizione utile o la rinnovazione della procedura.
- L'utilità processuale non può fondarsi su eventi incerti e meramente ipotetici, come la futura correzione d'ufficio di un errore materiale nei punteggi o la possibile esclusione di un concorrente non evocato in giudizio; tali eventi non costituiscono conseguenza normale e immediata dell'eventuale annullamento degli atti impugnati.
- Nel giudizio di appello la produzione di nuovi documenti è ammessa soltanto quando il collegio li ritenga indispensabili oppure quando la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; in mancanza, la produzione è inammissibile.
- Quando sono proposti appello principale e appello incidentale proprio, l'ordine di esame può essere stabilito dando priorità all'impugnazione che, secondo i principi di logicità ed economia processuale, è decisiva per definire la controversia; in particolare, può essere esaminata per prima la censura incidentale relativa alla carenza di interesse al ricorso originario.
- La contestazione dell'inverosimiglianza del numero di risorse offerte non comporta necessariamente l'azzeramento del punteggio attribuito: ove il disciplinare e la formula di gara non impongano tale conseguenza, l'amministrazione può procedere, se del caso, a una rideterminazione del punteggio, sicché il ricorrente deve dimostrare che la correzione determinerebbe una concreta utilità.
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