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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40473/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza dell'08/01/2025 che aveva disposto la sua espulsione come sanzione alternativa ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il detenuto presentò personalmente una dichiarazione di impugnazione tempestiva ma priva di motivi presso l'ufficio matricola del carcere; successivamente il difensore depositò, il 22/01/2025, una memoria contenente i motivi presso il Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Il ricorso contestava la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal Tribunale (ordinanza 08/05/2025), sostenendo che i motivi erano stati comunque depositati e che il Tribunale avrebbe dovuto decidere nel merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022: l'atto di impugnazione deve essere inviato al PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento; nel caso i motivi sono stati depositati presso un ufficio diverso (Tribunale di Sorveglianza anziché Ufficio di Sorveglianza che aveva emesso il provvedimento) e, inoltre, le motivazioni depositate successivamente risultavano comunque fuori termine. La Corte ha richiamato un'ordinanza che ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull'art. 87-bis ma ha ritenuto che, anche tenendo conto della questione pendente, qui i motivi erano tardivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e principi richiamati).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 16, comma 5

    Disciplina l'espulsione come sanzione alternativa; nel caso ha costituito il provvedimento impugnato (espulsione disposta dal Magistrato di Sorveglianza).

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 87-bis

    l'atto di impugnazione deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica "dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato" (art. 87-bis, comma 4); salvi i casi di riesame o di appello cautelare, personale o reale, che vanno depositati "all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale"; l'atto di impugnazione, inviato tramite PEC, è inammissibile quando "è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato".

    L'atto di impugnazione deve essere inviato al PEC assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento; l'invio a un diverso indirizzo PEC può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione. La norma distingue i casi di riesame/appello cautelare che seguono indirizzi diversi.

  • codice di procedura penale, art. 309, comma 7 (richiamato)

    Richiamato per individuare l'indirizzo PEC del tribunale nei casi di riesame o appello cautelare; la disposizione è richiamata a fini di individuazione della competenza di PEC diversa da quella dell'ufficio che ha emesso il provvedimento.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000 (richiamata)

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa ai fini dell'applicazione della sanzione della Cassa delle ammende: se non emergono elementi che escludano la colpa, può essere disposta la condanna alla Cassa delle ammende.

  • Ordinanza Sez. 1, n. 30071 del 01/07/2025 (richiamata)

    La Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis (commi indicati) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; tale questione è pendente ma non ha inciso sul giudizio nel caso specifico.

Massime di principio

  • Una dichiarazione di impugnazione personale priva di motivi non sostituisce il deposito tempestivo delle ragioni: i motivi devono essere depositati nei termini e secondo le modalità previste dalla norma.
  • È essenziale inviare l'atto di impugnazione all'indirizzo PEC esatto assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento; l'invio a un diverso indirizzo PEC può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il deposito dei motivi presso un ufficio diverso da quello che ha emesso il provvedimento può essere considerato tardivo o irregolare anche se il documento perviene a un giudice competente, salvo che non intervengano orientamenti giurisdizionali o interventi costituzionali che dispongano altrimenti.
  • La possibile questione di costituzionalità della regola sulla PEC non impedisce automaticamente l'applicazione della norma: fino a diversa pronuncia, le disposizioni restano applicabili e possono determinare inammissibilità quando ricorrono i presupposti.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e, se non si dimostra l'assenza di colpa, anche l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; è quindi importante curare termini e modalità formali dell'impugnazione.
  • In casi simili si dovrebbe verificare immediatamente l'indirizzo PEC indicato dal provvedimento o dal Direttore generale per i sistemi informativi e, in caso di errore o di difficoltà, valutare tempestivamente rimedi procedurali (es. istanza di restituzione in termini o altre misure previste dalla legge) prima della scadenza dei termini.

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