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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13664/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del D.A.SPO. che aveva imposto a Palmiri l'obbligo di presentarsi personalmente presso la Questura di Brescia per anni cinque in occasione delle partite del Brescia calcio (in casa e fuori casa, con specifiche finestre temporali) e per le partite della nazionale italiana in provincia di Brescia; il ricorso contestava principalmente la violazione del diritto di difesa per decisione del GIP prima della decorrenza del termine difensivo di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore (mancanza dell'indicazione dell'ora di deposito dell'ordinanza), nonché mancata motivazione eccesso di potere e difetto di congruità della durata e delle modalità dell'obbligo di presentazione (estensione alle partite della nazionale, cumulosità delle presentazioni, e includere partite amichevoli non pubblicizzate).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione del termine di 48 ore ex art. 6 L. 401/1989) e assorbenti le altre censure; ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del GIP e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione presso la Questura. La parte amministrativa inerente al divieto di accesso (la misura interdetiva) è rimasta intatta. La decisione si è basata sull'assenza dell'orario di deposito dell'ordinanza che impedisce di accertare il rispetto del termine orario dilatorio di 48 ore e sul principio per cui la decisione adottata prima della scadenza del termine comporta nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (art. 6, commi 1-3)

    La Corte interpreta l'art. 6 come requisito di riconoscimento di un termine non inferiore a 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, per l'esercizio del diritto di difesa nel giudizio di convalida della misura di prevenzione; la decisione entro tale termine determina nullità dell'ordinanza di convalida.

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    La violazione del termine dilatorio previsto per l'esercizio del diritto di difesa integra una nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p.), che comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida e l'inefficacia della misura impugnata nella parte relativa all'obbligo di presentazione.

  • Legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 3 e 10)

    Richiamata dalla difesa per contestare il difetto di motivazione e il principio di proporzionalità/gradualità dell'atto amministrativo; la Corte non ha statuìto sul merito di tali censure essendo il motivo procedurale risultato assorbente, ma conferma che le misure limitative della libertà richiedono motivazione adeguata quando siano contestate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di convalida del D.A.SPO. l'interessato deve avere un termine non inferiore a 48 ore dalla notifica per esercitare il diritto di difesa: una convalida decisa materialmente prima della scadenza o senza prova dell'osservanza del termine è nulla.
  • Se l'atto del giudice riporta la sola data di deposito ma non l'ora, e non è possibile desumere altrove l'orario effettivo, la cronologia favorevole alla difesa non può essere esclusa e l'atto è vulnerabile per violazione del termine orario dilatorio.
  • Le censure di difetto di motivazione, sproporzione o ingiustificata estensione delle modalità dell'obbligo di presentazione (es. estensione a partite della nazionale o amichevoli) sono idonee a impugnare la misura sul merito, ma possono risultare assorbite se ricorre una nullità procedurale grave.
  • L'inefficacia pronunciata riguarda la parte cautelare/obbligatoria dell'atto (obbligo di firma/presentazione); la parte amministrativa del divieto di accesso agli impianti sportivi resta, salvo specifica impugnazione e valutazione sul merito.
  • Per evitare annullamenti formali, le autorità e gli uffici giudiziari devono documentare chiaramente data e orario degli atti soggetti a termini orari e garantire il concreto esercizio del contraddittorio cartolare entro il termine difensivo.
  • Quando si voglia impugnare un D.A.SPO., conviene verificare tempestivamente tempi e modalità di notifica e cercare di depositare memorie entro il termine di 48 ore o, in mancanza, far valere l'eventuale indeterminatezza temporale dell'atto nel ricorso.

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