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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03655/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta dal titolare di un esercizio commerciale ubicato in una piazza interessata da lavori pubblici di rifacimento del basolato. L'attore allegava che i lavori, iniziati nel 2006 e protrattisi sino ai primi mesi del 2008, avevano superato il termine previsto, avevano comportato chiusura della piazza, divieto di transito e ostacoli materiali all'accesso al locale, con conseguente sviamento della clientela e diminuzione dei ricavi. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e liquidato equitativamente un indennizzo di euro 8.000. La Corte d'appello, riformando la decisione, ha ritenuto non provata l'entità del danno e ha escluso che la sola produzione del registro corrispettivi bastasse a dimostrare la perdita subita e la sua riferibilità ai lavori. In cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente le testimonianze favorevoli sulla durata dei lavori e sulle difficoltà di accesso; 2) nullità della sentenza per motivazione perplessa e contraddittoria, perché il registro corrispettivi sarebbe stato erroneamente ritenuto insufficiente a provare le perdite; 3) ulteriore omesso esame e violazione degli artt. 116, 1226 e 2056 c.c., assumendo che il giudice di primo grado avesse già accertato il diritto al risarcimento e che il ricorso all'equità fosse stato legittimo per la sola quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi e il terzo motivo e inammissibile oltre che infondato il secondo. Ha rilevato che la Corte d'appello non aveva negato la durata anomala dei lavori né i disagi per l'esercizio, ma aveva fondato la riforma sulla mancata prova dell'ammontare del danno e sull'inidoneità del solo registro corrispettivi a dimostrare, oltre alla riduzione dei ricavi, anche la causa esclusiva della stessa e l'assenza di cause alternative. Ha inoltre osservato che la censura ex art. 116 c.p.c. non era articolata nei rigorosi limiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e che la motivazione impugnata era comprensibile e coerente. Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che erano stati provati solo la protrazione dei lavori, la loro imputabilità al Comune e i disagi conseguenti, ma non l'ammontare delle perdite, sicché la doglianza muoveva da una falsa rappresentazione dell'oggetto della prova. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione perplessa o contraddittoria, ma la Corte esclude che il vizio ricorra nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la censura di omesso esame è scrutinabile solo nei rigorosi limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso concreto le doglianze non colgono la ratio decidendi perché investono fatti non decisivi rispetto alla decisione di appello.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento ove imposto; non basta lamentare un cattivo esercizio della valutazione probatoria.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato quale parametro del requisito di motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza d'appello sufficientemente intellegibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per asserita nullità della sentenza, ma la Corte esclude la mancanza o apparenza di motivazione.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul ricorso al criterio equitativo; la Corte non accede alla censura perché l'equità non può supplire a carenze probatorie.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione del danno; la Corte ribadisce che la liquidazione equitativa presuppone comunque l'allegazione e prova dei relativi presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e pertinente alla decisione impugnata; se non si confronta con la ratio decidendi è un 'non motivo' ed è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto non sia effettivamente decisivo rispetto alla ratio della decisione impugnata, oppure quando la doglianza miri solo a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore probatorio diverso da quello previsto dall'ordinamento o ne disattende il regime legale; non è sufficiente contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
  • La motivazione è censurabile per apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà solo quando non consenta di comprendere la ratio decidendi; una motivazione sintetica resta valida se rende intelligibile il percorso logico seguito dal giudice.
  • La liquidazione equitativa del danno non può essere utilizzata per colmare lacune probatorie sull'an o sul quantum del pregiudizio, né per sostituire la prova della riconducibilità causale del danno al fatto illecito dedotto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della sentenza impugnata; la mancata critica della ratio decidendi rende il motivo inidoneo allo scopo e dunque inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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