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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29325/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso, articolato in quattro motivi, deduce: (1) inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. b) e 522 c.p.p. per la presenza, nella motivazione di primo grado, di fatti non contestati all'imputato relativi ai giorni 18 e 19 giugno 2017; (2) vizio di motivazione per non aver considerato elementi favorevoli alla difesa, in particolare la presenza sporadica dell'imputato nei luoghi di spaccio (solo negli giorni 8, 16 e 17 giugno) e l'assenza di riscontri che dimostrino cessioni nei momenti della sua presenza; (3) specifica contestazione della responsabilità sui capi 11 e 12, con osservazione che l'imputato sarebbe stato presente solo per pochi minuti e che il teste non lo ha sempre riconosciuto nelle riprese; (4) mancanza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti ex artt. 62-bis e 133 c.p. e l'omessa riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che i motivi costituissero una inammissibile rielaborazione del materiale probatorio. Ha confermato la condanna dell'imputato esclusivamente per i capi 10, 11 e 12 (art. 73 d.P.R. 309/90) ritenendo provata la sua partecipazione in qualità di 'sentinella' o di soggetto consapevole e collaborante: riscontri video e circostanze fattuali (ingressi ripetuti nel magazzino della droga, allontanamento e ritorno in occasione del passaggio di una volante, indicazioni agli acquirenti) sono state giudicate non casuali. Ha inoltre ritenuto corretta la mancata riqualificazione ex comma 5 art. 73 d.P.R. 309/90 in ragione dell'elevato numero di cessioni monitorate (oltre 400) e ha negato le attenuanti generiche per la mancanza di elementi positivi e per il ruolo non marginale svolto dall'imputato. In conseguenza ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma utilizzata per contestare al ricorrente condotte di detenzione/cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le attività contestate rientrassero nella fattispecie delittuosa prevista dall'art. 73

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    la Corte ha escluso la riqualificazione ai sensi del comma 5 (presunta fattispecie meno grave) perché l'insieme delle condotte, dimostrato dall'elevato numero di cessioni (oltre quattrocento), aggravava la valutazione della condotta come attività organizzata e continuativa

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    richiamata la distinzione fra l'associazione finalizzata allo spaccio (alcuni correi erano ritenuti parte di un'associazione ex art. 74) e la posizione del Carrozza, che formalmente non era incluso nell'associazione, senza che ciò escludesse però la sua responsabilità per la partecipazione a singole attività di spaccio

  • artt. 178, comma 1, lett. b) e 522 c.p.p.

    i mezzi di impugnazione e i limiti del ricorso: la Corte ha ritenuto irrilevante la presenza in sentenza di fatti non contestati quando la condanna è stata comunque pronunciata solo sui capi richiesti, e ha respinto la doglianza come mera rielaborazione del materiale probatorio

  • art. 62-bis e art. 133 c.p.

    richiamate in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha negato la loro applicazione tenuto conto dell'assenza di elementi positivi utili alla personalizzazione favorevole e del ruolo ritenuto significativo dell'imputato

Massime di principio

  • La presenza ripetuta, pur se non continuativa, in orari e giorni specificamente collegati a cessioni documentate può suffragare la qualificazione del ruolo di "vedetta" o collaboratore nell'attività di spaccio.
  • L'uso di riprese video che documentano ingressi/uscite dal luogo di custodia della droga, comportamenti di allontanamento in coincidenza con il passaggio di forze dell'ordine e comunicazioni con acquirenti costituiscono elementi molto rilevanti per la ricostruzione della partecipazione al reato.
  • La menzione in sentenza di fatti non contestati non invalida automaticamente la decisione, purché la condanna sia motivata e fondata sui soli capi effettivamente contestati e provati.
  • L'assenza dell'imputato in altri capi o in altre giornate non esclude la responsabilità quando le singole contestazioni (date e ore) siano provate e dimostrino un contributo rilevante all'attività illecita.
  • La richiesta di riqualificazione a fattispecie meno grave ai sensi del comma 5 dell'art. 73 può essere respinta se l'insieme degli elementi dimostra un'attività continuativa e numericamente significativa di cessione di stupefacenti.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate se manca qualsiasi elemento positivo idoneo a bilanciare la gravità del ruolo svolto dall'imputato nell'illecito.

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