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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29212/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per diffamazione a mezzo stampa; il ricorrente censura la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e la conseguente illegittima celebrazione del processo in sua assenza. In particolare si contesta che la rinnovazione della notifica sia stata effettuata, dopo una prima notifica non perfezionata per irreperibilità, mediante avviso al difensore (sostituto del difensore d'ufficio) anziché presso il domicilio dell'imputato; si deduce violazione di legge (art. 420 bis e 552 c.p.p.) e erronea applicazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure. Sul punto della celebrazione del processo in assenza, la Corte ha ritenuto provata la conoscenza del processo da parte dell'imputato per la nomina di un difensore di fiducia (Avv. Nicola Mondelli) depositata in udienza il 10/04/2021, motivo per cui la presenza personale non era indispensabile e la celebrazione in sua assenza risulta legittima. Quanto alla notifica del decreto di citazione, la Corte ha ritenuto corretta la rinnovazione della notifica ex art. 161, comma 4, c.p.p., anche tramite avviso al sostituto del difensore d'ufficio, richiamando principi secondo cui il difensore designato d'ufficio che sostituisce assume i diritti/doveri del precedente fino al suo intervento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.). La memoria della parte civile per la liquidazione delle spese è stata ritenuta tardiva e ciò ha impedito la liquidazione delle spese processuali a suo favore.

Norme richiamate

  • art. 420 bis cod. proc. pen.

    Articolo richiamato dalla difesa a supporto della censura di nullità della notifica; nella decisione non è risultato decisivo per la rinnovazione della notifica, essendo la Corte concentrata sulla prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato nella motivazione del ricorso in relazione alle nullità processuali denunciate; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a far valere l'eccezione operativa stante gli altri elementi di fatto (nomina difensore di fiducia).

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per ritenere valida la rinnovazione della notifica del decreto di citazione tramite avviso al difensore (sostituto del difensore d'ufficio). La Corte ha considerato conforme alla disciplina la modalità adottata.

  • art. 97, quarto comma, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la qualità del difensore designato d'ufficio e la possibilità che costui assuma la funzione di sostituto fino all'intervento del difensore precedente.

  • art. 102, secondo comma, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che il difensore sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore precedente fino a quando quest'ultimo non intervenga personalmente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Sez. 1, n. 32678 del 12/07/2006, Somogyi

    Giurisprudenza citata per il principio che le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio, di per sé, non dimostrano la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, salvo che la conoscenza emerga 'aliunde' (da altri elementi).

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Pg c. Ismail)

    Principio delle Sezioni unite richiamato: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente per dichiarare l'assenza; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che dimostri la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione.

  • Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 (Shimi)

    Decisione citata dalla difesa (ma ritenuta non pertinente nel caso) che evidenzia che la notifica dell'avviso di conclusione indagini o la notifica a convivente non escludono l'incolpevole mancata conoscenza del processo.

  • Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014 (Reali)

    Giurisprudenza che conferma che il difensore designato d'ufficio, quando sostituisce, è destinatario legittimo di avvisi e notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

  • Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022 (G.)

    Principio estensibile: la nomina di un difensore di fiducia dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, salvo che il condannato allegi circostanze che dimostrino l'assenza di conoscenza non dipendente da colpevole disinteresse.

Massime di principio

  • La mera notifica al difensore d'ufficio non prova automaticamente la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: occorre verificare, anche 'aliunde', l'effettiva instaurazione di un rapporto difensivo che abbia portato alla conoscenza dell'atto.
  • La nomina di un difensore di fiducia in fase processuale costituisce un forte indice di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e può legittimare la celebrazione del processo in sua assenza, salvo che il difensore dimostri fatti contrari.
  • La rinnovazione della notifica del decreto di citazione può essere validamente effettuata mediante avviso al difensore sostituto nei casi previsti dalla legge (art. 161, comma 4, c.p.p.), poiché il difensore sostituto esercita i diritti e i doveri del precedente fino all'intervento di quest'ultimo.
  • Se si contesta la celebrazione del processo in assenza, il ricorrente deve allegare circostanze di fatto concrete che provino la mancata conoscenza e che escludano il proprio colpevole disinteresse; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Le questioni procedurali relative a notifiche e termini (es. memorie depositate oltre i termini) possono incidere solo se sollevate tempestivamente; memorie tardive possono rendere inammissibili richieste come la liquidazione delle spese dalla parte civile.

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