Cassazione Penale, Sentenza n. 29216/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 16) e 23) (trasporto di sostanza stupefacente) sostenendo di non essere stato a conoscenza della natura del carico, di avere accettato incarichi occasionali per ragioni pratiche/familiari e che le captazioni telefoniche non dimostrano la sua consapevolezza, ma riguardano altri soggetti; chiede che le sue condotte siano qualificati come connivenza o, al più, favoreggiamento personale; 2) vizio di motivazione e insufficiente valutazione delle censure in ordine alla responsabilità per il reato associativo contestato nel capo 36), sostenendo che il suo apporto è stato occasionale, imposto da debiti o bisogno economico, senza affectio societatis, e che mancava prova della struttura associativa; 3) errore nella quantificazione della pena per continuazione (art. 81 c.p.), con una discrasia tra motivazione e dispositivo e richiesta che prevalga la motivazione favorevole al reo e non una interpretazione che peggiori la posizione del ricorrente.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto infondati i motivi del ricorso: ha confermato che risultano provati gli elementi strutturali dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (struttura, ruoli, contatti con fornitori esteri, mezzi e luoghi per lo stoccaggio) e che il Musano ha fornito contributi stabili e consapevoli all'attività (trasporti, reperimento e intestazione di veicoli modificati con doppio fondo, ritiro dall'estero). Quanto ai capi 16) e 23) la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza e la volontà di concorrere ai reati fine, valorizzando le intercettazioni, la condotta di guida, la sequenza fotografica e le dichiarazioni aggravanti. Sulla questione della quantificazione della pena, la Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore materiale: il dispositivo della sentenza di primo grado era coerente con la motivazione e pertanto prevale il dispositivo; non è stata riconosciuta una illegittima reformatio in peius. In sostanza il ricorso è stato respinto e la condanna confermata nella sostanza (pena complessiva per come calcolata dai giudici di merito).
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74
Per la configurabilità del delitto associativo è necessaria un'entità autonoma e durevole con struttura organizzativa minima; la prova non può essere ricavata solo dalla commissione di singoli reati ma richiede elementi strutturali. La Corte ha ritenuto tali elementi acquisiti (contatti con fornitori esteri, mezzi modificati, sedi logistiche, ripartizione di compiti).
d.P.R. 309/1990, art. 73, commi quarto e sesto
Norma sanzionatoria relativa alla detenzione/traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ha richiamato che per il concorso nei reati di stupefacenti è richiesto un contributo partecipativo (materiale o morale) caratterizzato dalla coscienza e volontà di agevolare l'evento illecito; il supporto logistico o la guida del veicolo possono costituire tale contributo.
d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 1, lett. b)
Riferimento alle aggravanti/disciplinari connesse ai delitti in materia di stupefacenti richiamate nel capo di imputazione; la Corte ha considerato le circostanze aggravanti nella determinazione del quadro punitivo complessivo.
codice penale, art. 81
Disciplina dell'aumento di pena per continuazione. La Corte ha ritenuto che la discordanza formale tra motivazione e dispositivo non fosse un errore materiale tale da modificare la volontà effettiva del giudice e che il dispositivo, coerente con la motivazione, prevalga; quindi non è stata accolta la censura sul favore rei in presenza della descritta incongruenza.
Massime di principio
- Per la configurazione del reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) non è sufficiente la mera ripetizione di delitti: occorrono elementi strutturali (ruoli, mezzi dedicati, basi logistiche, rapporti stabili con fornitori) che dimostrino la persistenza e l'organizzazione del sodalizio.
- Il concorso nei reati di stupefacenti può essere realizzato anche tramite contributi logistici o burocratici (trasporto, intestazione di veicoli, reperimento di mezzi modificati); tali comportamenti, se svolti con consapevolezza e volontà, integrano il contributo necessario alla partecipazione al reato.
- Comunicazioni telefoniche, pur rilevanti, devono essere valutate nel loro complesso: frequenti contatti familiari non provano da soli la consapevolezza del singolo, ma, se integrate con altri elementi (comportamento durante il trasporto, compiti assunti, contatti con fornitori esteri, attività di intestazione/trasferimento veicoli), possono corroborare la responsabilità.
- La documentazione fotografica, le intercettazioni e le ammissioni di terzi (confessioni di correi) sono presidi probatori importanti: dichiarazioni che cercano di escludere la consapevolezza del trasportatore vanno confrontate con il complesso indiziario e con la modalità esecutiva dell'attività svolta.
- Sui profili sanzionatori: una difformità formale tra motivazione e dispositivo è risolvibile secondo il principio di prevalenza del dispositivo salvo che non emerga in modo chiaro dalla motivazione una volontà diversa del giudice; non tutte le incongruenze sono automaticamente considerate errori materiali favorevoli al reo.
- Circostanze personali (debiti, condizioni economiche, lavori occasionali, appartenenza familiare) possono attenuare la rilevanza del ruolo, ma non escludono la responsabilità associativa se è dimostrata una partecipazione stabile e funzionale all'organizzazione.
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