Cassazione Penale, Sentenza n. 29218/2025 del 07/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino che li aveva condannati (mesi 6 di arresto convertiti in lavori di pubblica utilità e ammenda di €21.000) per violazioni edilizie (D.P.R. 380/2001). Le censure comprendevano: (1) omessa assoluzione ex art. 530 c.p.p. per difetto dell'elemento soggettivo e richiesta di rivalutazione delle prove (deposizioni testimoni e tecnico comunale); contestazione del mancato riconoscimento di una aspettativa di tacito assenso e della qualificazione unitaria degli abusi; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p.; (3) eccessività della pena ex art. 133 c.p. Inoltre i ricorrenti sollevavano una questione di equità procedurale relativa alla inappellabilità delle sentenze che applicano Lavori di Pubblica Utilità (LPU) disposta in primo grado e al diverso trattamento se la richiesta di LPU viene fatta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto legittima la previsione normativa che rende inappellabili le sentenze che comminano soltanto pena pecuniaria o LPU, affermando che si tratta di una opzione processuale e non di rinuncia all'impugnazione. I ricorsi sono stati anche considerati inammissibili nel merito: (a) il primo motivo chiedeva una rivalutazione del compendio probatorio, materia non sindacabile in sede di legittimità; (b) la richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis è stata respinta perché i fatti non hanno i requisiti di particolare tenuità, stante la pluralità delle violazioni e la pervicacia; (c) la doglianza sull'eccessività della pena è stata ritenuta generica e non adeguatamente specificata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia) - art. 44
Norma richiamata a titolo di fattispecie penale per i lavori edilizi; la Corte ha confermato la condanna per i reati edilizi contestati, senza rimettere in discussione la qualificazione delle condotte così come valutata dal giudice di merito.
D.P.R. 380/2001 - art. 71
Richiamata tra le norme violate; utilizzata nel quadro delle pluralità di violazioni che hanno escluso la particolare tenuità.
D.P.R. 380/2001 - art. 95
Richiamata nella impostazione della responsabilità per abusi edilizi; la Corte ha confermato la valutazione di merito sulle condotte.
D.P.R. 380/2001 - art. 72
Contestata solo nei confronti di Scifoni; richiamata nella motivazione della sentenza di primo grado e non rimessa in discussione in sede di legittimità.
D.P.R. 380/2001 - art. 31
Richiamato in relazione al potere dell'autorità comunale di disporre la demolizione delle opere abusive; la Corte ha osservato che l'omessa demolizione in sentenza non esclude il potere amministrativo di intervenire.
Codice di procedura penale - art. 593, comma 3
Norma richiamata in tema di inappellabilità delle sentenze che applicano LPU o pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto ragionevole la scelta legislativa che rende tali sentenze inappellabili.
Codice di procedura penale - art. 568, comma 5
Norma sulla qualificazione dell'atto di impugnazione e sulla trasmissione degli atti al giudice competente; la Corte ha ricordato i limiti all'ammissione di impugnazioni quando la parte ha consapevolmente adottato un mezzo di gravame non consentito.
Codice di procedura penale - art. 530
Richiamato come norma che prevede l'assoluzione; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di assoluzione perché essa si fondava su una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità.
Codice penale - art. 131‑bis
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità; la Corte ha affermato che non è sufficiente che il fatto sia occasionale, occorre la non rilevanza dell'offesa per modalità e entità del danno: qui la pluralità e la pervicacia hanno escluso l'operatività della causa.
Codice penale - art. 133
Norma che disciplina la determinazione della pena; richiamata nel contesto del controllo sulla misura della pena e della verifica della motivazione del giudice di merito.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha applicato l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale n. 34/2020
Richiamata per affermare che il doppio grado di giurisdizione non è un diritto costituzionalmente inviolabile in tutti i casi e per sostenere la legittimità della scelta legislativa che preclude l'appello per certe sentenze che applicano LPU o ammenda.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado applica soltanto una pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità, la legge può prevedere l'inappellabilità: l'opzione per la pena sostitutiva è una scelta processuale con conseguente limitazione del rimedio dell'appello.
- In Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione del compendio probatorio: i motivi che richiedono la riconsiderazione delle prove sono inammissibili.
- L'art. 131‑bis c.p. (tenuità del fatto) richiede valutazione concreta su modalità della condotta, entità del danno e pervicacia; la pluralità delle violazioni e la perseveranza ostano al riconoscimento della tenuità.
- La denominazione errata o l'uso consapevole di un mezzo di impugnazione non previsto dalla legge può determinare l'inammissibilità del ricorso: le impugnazioni devono rispettare forma e sostanza del rimedio previsto.
- La doglianza generica sull'eccessività della pena è inammissibile: per sindacare la determinazione della pena in Cassazione occorre una critica specifica e motivata sulla valutazione del giudice di merito.
- Chi intende preservare la possibilità di riesame in grado di appello dovrebbe valutare con attenzione la scelta di richiedere l'applicazione dei LPU in primo grado, perché tale opzione può precludere l'impugnazione.
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