Cassazione Penale, Ordinanza n. 23287/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di rapina, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare sosteneva l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato e la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure, in realtà, mirassero a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto, attività precluse nel giudizio di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze difensive erano meramente ripropositive di quelle già esaminate e disattese in appello, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, logica e giuridicamente corretta nel ritenere sussistente il delitto di rapina. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di rapina, la cui sussistenza è stata ritenuta correttamente affermata dai giudici di merito.
Richiamato implicitamente per i limiti del sindacato di legittimità, non essendo consentita una rivalutazione delle fonti probatorie o una diversa ricostruzione del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa lettura delle prove, salvo che siano dedotti specifici e decisivi travisamenti del materiale processuale.
- La censura di violazione di legge o di vizio motivazionale non può risolversi nella mera riproposizione delle doglianze già vagliate e motivate dai giudici di merito, se la sentenza impugnata presenta una motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica.
- Quando la motivazione di merito afferma la sussistenza del delitto di rapina con argomenti coerenti e aderenti alle risultanze processuali, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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