Cassazione Civile, Ordinanza n. 33199/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
A seguito di un'intimazione di pagamento relativa all'esposizione debitoria di una società verso una banca, la società debitrice (poi fallita) e i fideiussori avevano chiesto: l'accertamento dell'inesistenza, invalidità o inefficacia delle fideiussioni prestate; la compensazione tra il credito della banca per il residuo di un finanziamento chirografario e un controcredito da indebito derivante da asserite illegittimità nei rapporti di conto corrente, apertura di credito e anticipazione; la rimozione di segnalazioni alla Centrale Rischi; il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva dichiarato nulle solo alcune clausole della fideiussione e rigettato il resto. La Corte d'appello aveva poi dichiarato l'inesistenza giuridica di una fideiussione del 13 novembre 2015, confermando per il resto il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto sei motivi: 1) errata applicazione delle regole sulla nullità parziale della fideiussione conforme al modello ABI e sulla trasmissibilità dell'invalidità dell'intesa antitrust all'intero negozio, oltre a vizi motivazionali e processuali; 2) violazione delle norme sull'interesse ad agire, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato la segnalazione in Centrale Rischi, la messa in mora e l'azione revocatoria; 3) violazione delle norme sulla posizione del fideiussore, sostenendo che esso possa opporre tutte le eccezioni del debitore principale; 4) errori sulla specificità delle domande e sulla prova delle segnalazioni in Centrale Rischi; 5) reiterazione delle doglianze sulla legittimazione e sull'indeterminatezza delle domande relative ai rapporti bancari e agli addebiti in conto; 6) violazione della disciplina sulle spese di lite, perché, a fronte dell'accoglimento parziale in appello, la controparte non avrebbe potuto essere condannata alle spese e andava rideterminato anche il regime delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi cinque motivi, confermando l'impostazione della Corte d'appello sulla nullità parziale delle fideiussioni "a valle" di intese anticoncorrenziali, sulla mancanza di legittimazione dei fideiussori ad agire in sostituzione del debitore principale per far valere nullità speciali di protezione relative ai rapporti bancari, e sull'indeterminatezza di alcune domande. Ha invece accolto il sesto motivo, rilevando che, in caso di accoglimento parziale della domanda, la parte vittoriosa non può essere condannata alle spese della controparte e che il giudice d'appello, riformando la decisione, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle spese, e la Corte, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha compensato integralmente le spese di merito e di legittimità.
Norme richiamate
La nullità di singole clausole non travolge automaticamente l'intero contratto; l'estensione all'intero negozio richiede la prova che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto colpita da nullità. Nel caso delle fideiussioni conformi al modello ABI, la nullità è di regola parziale salvo diversa volontà delle parti provata.
Richiamato dai ricorrenti come norma sulla conversione del negozio nullo, ma la Corte ha ritenuto applicabile il paradigma della nullità parziale ex art. 1419 c.c.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990
Le fideiussioni "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle sono nulle limitatamente alle clausole che riproducono lo schema anticoncorrenziale vietato.
art. 2, comma 3, L. n. 287 del 1990
Fondamento della nullità parziale dei contratti che recepiscono clausole di intese restrittive della concorrenza.
art. 101 TFUE
Norma sostanziale antitrust richiamata quale parametro della nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema vietato.
L'interesse ad agire deve essere attuale e concreto e va apprezzato in relazione alla utilità pratica perseguita dalla parte che propone la domanda.
La decisione non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, né prescindere dalla specifica allegazione dei fatti costitutivi dedotti.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive nella valutazione della prova e delle allegazioni.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto incensurabile in cassazione la valutazione di merito sorretta da motivazione adeguata.
Invocato per vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto le censure infondate o generiche, salvo il tema delle spese.
Il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ma ciò non gli attribuisce legittimazione sostitutiva ad agire per far valere le azioni riservate al debitore.
La legittimazione ad agire spetta solo a chi è titolare del diritto fatto valere; il fideiussore non può sostituirsi al debitore principale nelle azioni a lui riservate.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla specificità della domanda; la Corte ha ritenuto assorbente o infondata la censura.
Le nullità di protezione relative ai contratti bancari possono essere fatte valere dal solo cliente della banca, non dai fideiussori estranei a quel rapporto.
La regolazione delle spese va rifatta quando la decisione di merito è riformata; la parte vittoriosa per un accoglimento parziale non può essere condannata a rifondere le spese della controparte se non nei casi eccezionali previsti.
In caso di soccombenza reciproca o accoglimento parziale, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese.
Massime di principio
- I contratti di fideiussione conformi a schemi ABI dichiarati contrari alla normativa antitrust sono affetti, di regola, da nullità parziale limitata alle sole clausole riproduttive dell'intesa vietata, salvo prova contraria della volontà delle parti di non concludere il contratto senza quelle clausole.
- L'estensione della nullità all'intero contratto ex art. 1419 c.c. richiede una dimostrazione specifica dell'essenzialità della clausola nulla; in materia di fideiussioni bancarie tale evenienza è normalmente di difficile riscontro ed è oggetto di apprezzamento di fatto del giudice di merito.
- Il fideiussore, per la natura accessoria della garanzia, può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ma non è legittimato a sostituirsi a quest'ultimo nell'esercizio delle azioni che la legge riserva al debitore stesso, specie quando si tratti di nullità di protezione del rapporto bancario.
- L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e va valutato in relazione all'utilità pratica della domanda proposta; domande generiche o indeterminate possono essere dichiarate inammissibili o rigettate per difetto di specificità e di interesse.
- Quando la sentenza di appello riforma anche solo in parte la decisione di primo grado, il giudice di secondo grado deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio in base all'esito complessivo della lite.
- In caso di accoglimento solo parziale della domanda, la parte che resta complessivamente vittoriosa non può essere condannata a rifondere le spese della controparte, potendo al più disporsi la compensazione totale o parziale nei limiti previsti dalla legge.
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