Cassazione Penale, Sentenza n. 24787/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputata era stata condannata in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per un fatto qualificato come furto di energia elettrica, realizzato mediante alterazione del misuratore e con contestata aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625 c.p., sostenendo che la contestazione suppletiva dell'aggravante, effettuata dal pubblico ministero solo all'udienza del 10 ottobre 2023, fosse tardiva perché intervenuta dopo la scadenza del termine per proporre querela previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022; di conseguenza, secondo la difesa, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per difetto della condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto applicabile il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in tema di furto, quando sia decorso il termine fissato dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 senza che sia stata proposta querela, il giudice deve rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Nel caso concreto, poiché la querela non era stata presentata nel termine e la contestazione dell'aggravante è intervenuta solo successivamente, tale contestazione è stata considerata priva di efficacia; il processo non poteva quindi proseguire per improcedibilità del reato.
Norme richiamate
Il furto, anche se aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., è divenuto di regola procedibile a querela della persona offesa, salvo i casi espressamente indicati dalla norma.
aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità
La contestazione di questa aggravante può incidere sul regime di procedibilità, ma nel caso deciso non è stata ritenuta utilmente contestabile dopo la scadenza del termine per la querela.
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
termine per la presentazione della querela
Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine per proporre querela decorre dal 30 dicembre 2022; decorso tale termine senza querela, il giudice deve rilevare la mancanza della condizione di procedibilità.
Il termine di querela è quello ordinario di tre mesi, richiamato dalla disciplina transitoria.
sentenza di improcedibilità
Il giudice deve rilevare immediatamente la causa di non procedibilità quando manca la querela nei termini, senza poter attendere una contestazione suppletiva tardiva.
modifica dell'imputazione
La modifica dell'imputazione mediante contestazione di aggravanti non può essere utilizzata, nel caso esaminato, per elidere la mancanza della condizione di procedibilità dopo la scadenza del termine per querela.
Massime di principio
- Nel furto, la sopravvenuta procedibilità a querela introdotta dalla riforma Cartabia si applica anche ai fatti anteriori, con decorrenza del termine per querela dal 30 dicembre 2022 se la persona offesa aveva già notizia del fatto.
- Decorso il termine per proporre querela senza che la querela sia stata presentata, il giudice deve dichiarare immediatamente la improcedibilità del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non essendo consentito sanare ex post la mancanza della condizione di procedibilità mediante contestazione suppletiva di un'aggravante.
- La contestazione di un'aggravante che renda il furto procedibile d'ufficio non può essere valorizzata se interviene dopo la scadenza del termine utile per la querela, perché in tal caso il reato è già improcedibile e la modifica dell'imputazione non recupera l'azione penale.
- Il principio affermato dalle Sezioni Unite prevale sui diversi orientamenti giurisprudenziali e impone al giudice di verificare prioritariamente la sussistenza della querela nei casi in cui il regime di procedibilità sia mutato per effetto della riforma.
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