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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29811/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati definiti con quattro sentenze irrevocabili. Il ricorso per cassazione era fondato su un motivo unico: dedotta erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione. Secondo la difesa, la richiesta di continuazione sarebbe stata indebitamente respinta senza considerare che, pur potendo ritenersi non omogenee le condotte tra danneggiamento e resistenza, l'omogeneità sussisterebbe invece tra gli altri reati e sarebbe stato valorizzabile anche il breve arco temporale tra i fatti. La Corte rileva tuttavia che la doglianza si risolve in una critica in fatto alla valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva già esaminato specificamente le modalità delle due rapine, i diversi luoghi di commissione, la diversa collocazione temporale dei fatti e, più in generale, altri indici negativi, incluso l'intervallo detentivo intermedio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato: il giudice dell'esecuzione aveva esaminato tutte le sentenze richiamate, aveva distinto le due rapine per modalità operative e luogo di esecuzione, e aveva evidenziato che gli ulteriori fatti giudicati dalla sentenza del GIP si collocavano a distanza di circa due anni da un tentativo di rapina, in un arco complessivo compreso tra il 2 dicembre 2017 e marzo 2021. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la detenzione subita tra reati separatamente giudicati non esclude di per sé l'identità del disegno criminoso, ma può essere valutata insieme ad altri elementi negativi; nel caso concreto il giudice dell'esecuzione aveva fatto corretta applicazione di tale indirizzo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Disciplinando il reato continuato, richiede la verifica dell'identità del disegno criminoso sulla base di elementi concreti; non basta la mera contiguità temporale o l'astratta omogeneità dei reati.

  • art. 671 c.p.p.

    Nel procedimento esecutivo consente il riconoscimento della continuazione, ma impone al giudice un apprezzamento in concreto degli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio esecutivo di applicazione della disciplina della continuazione, il giudice deve verificare in concreto la sussistenza di un medesimo disegno criminoso attraverso elementi fattuali sintomatici, quali identità delle violazioni, contesto spaziale, modalità operative, intervallo temporale e altre circostanze significative.
  • La detenzione o altra restrizione della libertà personale intervenuta tra reati separatamente giudicati non esclude automaticamente la continuazione: essa è un elemento valutabile, ma non decisivo da solo, e deve essere inserito in un quadro complessivo di indici favorevoli e contrari.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto della continuazione quando la doglianza si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e della motivazione già resa dal giudice dell'esecuzione, senza evidenziare una reale carenza argomentativa.
  • Il controllo di legittimità sulla decisione che nega la continuazione non può tradursi in una rivalutazione del merito, ma solo nella verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione e della corretta applicazione dei criteri legali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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