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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35358/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Con ordinanza del 17 marzo 2026, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto le richieste di misure alternative alla detenzione presentate dal ricorrente, in espiazione per più reati commessi tra il 2016 e il 2018, comprendenti reati contro il patrimonio, danneggiamento seguito da incendio e lesioni. Il Tribunale ha valorizzato la pluralità dei fatti in espiazione, i numerosi precedenti anche specifici, una precedente esperienza di misura alternativa nel 2007 e l'assenza del documento di osservazione, ravvisando una persistente pericolosità incompatibile con l'accesso ai benefici richiesti. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione: ha sostenuto che la disponibilità di un alloggio, da lui dimostrata, avrebbe dovuto condurre alla concessione della detenzione domiciliare e che non sussistevano elementi di concreta pericolosità, poiché i reati risalivano al 2018 e non risultavano condotte successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse compiuto una valutazione complessiva e non irragionevole della persistente pericolosità, fondata non solo sulla pluralità dei reati in espiazione, ma anche sulla precedente esperienza di misura alternativa, dalla quale non era emersa una rimodulazione del rapporto del condannato con i valori socialmente condivisi. Le doglianze non evidenziavano errori di fatto o un vizio della motivazione, ma sollecitavano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta il 2 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, ord. pen.

    Il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto istante, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione.

    L'accesso al beneficio presuppone una prognosi favorevole anche quanto alla capacità di assicurare che il condannato non reiteri i reati; una pericolosità sociale che permanga può giustificare il rigetto dell'istanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Nel valutare una richiesta di misura alternativa fondata sull'art. 47, comma 2, ord. pen., il giudice deve esaminare in modo complessivo gli indicatori di persistente antisocialità e la possibilità di formulare una prognosi favorevole quanto al rischio di reiterazione; la gravità del reato, da sola, non è sufficiente a negare il beneficio.
  • La valutazione di pericolosità può fondarsi congiuntamente sulla pluralità dei reati in espiazione e sull'esito di una precedente esperienza di misura alternativa, quando da quest'ultima non sia emerso un mutamento del rapporto del condannato con i valori socialmente condivisi.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito quando la motivazione del giudice di sorveglianza risulti completa e non irragionevole, né fondata su dati di fatto erronei; la mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi valutati non integra un vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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