Sentenza del 29/03/2021 n. 46 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un atto di contestazione e un atto di recupero relativi all'IVA 2009 sostenendo, in particolare, l'illegittimità del PVC e dell'azione di recupero perché redatti da un organo (Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia) ritenuto non legittimato a svolgere verifiche su contribuenti non inseriti nella categoria dei "grandi contribuenti". L'Agenzia contestava l'omessa presentazione del Modello 26/LP e del prospetto IVA (e quindi l'omessa prestazione delle garanzie previste per la compensazione infragruppo), irrogando le sanzioni previste dagli artt. 8 co. 2 e 13 co. 1 del D.Lgs. 471/1997 e recuperando i crediti indebitamente utilizzati in compensazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia aveva accolto parzialmente il ricorso della società rigettando la censura sulla illegittimità della legittimazione dell'organo che aveva redatto il PVC ma confermando la sanzione per omissione di modelli IVA. In appello l'Agenzia ha visto accolto il proprio gravame: il Collegio ha ritenuto corretto l'operato dell'Ufficio sul piano sostanziale e procedurale, affermando che la compensazione infragruppo è subordinata alla prestazione della garanzia di cui al d.m. 13.12.1979 art. 6 (e al rinvio all'art. 38‑bis DPR 633/1972); la mancata prestazione equivale a omesso versamento e legittima il recupero e la sanzione. Inoltre il Collegio ha ritenuto la Direzione Regionale legittimata a svolgere l'attività istruttoria sulla base delle norme organizzative dell'Agenzia (statuto, regolamento di amministrazione e provvedimenti organizzativi). Conseguenza: accoglimento parziale dell'appello principale dell'Agenzia, rigetto dell'appello incidentale della società, parziale riforma della sentenza di primo grado e condanna della società al pagamento delle spese di giudizio del grado di appello (Euro 8.000,00 oltre rimborso contributo).
Norme richiamate
art. 8 comma 2; art. 13 comma 1
Le sanzioni previste per omissione di versamento e per uso indebito di compensazioni sono applicabili quando manca la garanzia richiesta per la compensazione infragruppo; l'omessa presentazione di documenti richiesti (es. Modello 26/LP) legittima l'irrogazione della sanzione nel minimo edittale ove fattispecie provata.
D.M. 13.12.1979
La prestazione della garanzia è condizione per l'adesione al regime di liquidazione IVA di gruppo e per l'esercizio della compensazione infragruppo; la mancata prestazione impedisce il perfezionamento della compensazione e comporta l'obbligo del versamento originario.
art. 38‑bis; art. 73 (ultimo comma)
La disciplina del rimborso/compensazione richiede la cauzione ai fini di rimborsi/compensazioni accelerate; il rinvio ricettizio collega le garanzie alla realizzazione della fattispecie compensativa.
Cassazione (giurisprudenza richiamata)
sent. n. 15363/2020; ord. n. 25349/2020; sent. n. 8034/2013
La giurisprudenza conferma che la mancata garanzia rende inefficace la compensazione e che l'omessa garanzia è assimilabile all'omesso versamento con conseguente applicabilità delle sanzioni.
D.Lgs. 300/1999 (Statuto Agenzia) e regolamento di amministrazione
art. 57, art. 61, art. 62; regolamento di amministrazione (delib. n.4/2000)
Le competenze accertative possono derivare da norme di legge o dall'assetto organizzativo dell'Agenzia: le Direzioni regionali, secondo il regolamento e atti organizzativi, possono essere titolari di poteri istruttori e di verifica anche per soggetti di particolare rilevanza economico‑fiscale.
L. n. 244/2007 e D.L. n. 185/2008 conv. L. n. 2/2009
Finanziaria 2008 art.1 co.360; D.L. 185/2008 art.27 co.13
Hanno introdotto e chiarito la possibilità di individuare uffici competenti per controllo in funzione della rilevanza economica; il D.L. 185/2008 ha riservato alle strutture individuate (Direzioni) le attribuzioni per contribuenti con fatturato elevato, ma l'assetto organizzativo dell'Agenzia rende compatibile la competenza della DRE per verifiche anche in ambito territoriale secondo deleghe/atti organizzativi.
D.Lgs. 158/2015 (modifiche richiamate)
Le modifiche non hanno introdotto una sanzione specifica diversa: confermano che la mancata presentazione della garanzia entro i termini equivale all'omesso versamento e che solo la sanatoria entro 90 giorni può mitigare la sanzione.
Massime di principio
- La compensazione infragruppo dell'IVA è subordinata alla prestazione preventiva delle garanzie previste dal DM 13.12.1979 (art.6) e dal DPR 633/1972 (art.38‑bis); senza tali garanzie la compensazione non si perfeziona e l'importo deve essere versato come imposta dovuta.
- La mancata prestazione della garanzia o la mancata presentazione dei modelli richiesti (es. Mod. 26/LP) è assimilata all'omesso versamento e legittima il recupero dei crediti e l'irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997; la sanzione può essere mitigata solo se l'omissione è sanata nei termini previsti dalla normativa successiva.
- Le competenze di controllo e di accertamento possono derivare non solo da una norma specifica di legge ma anche dall'assetto organizzativo interno dell'Agenzia (statuto, regolamento di amministrazione e atti organizzativi); pertanto una Direzione Regionale può essere legittimata a condurre verifiche se ciò è previsto dall'organizzazione dell'Agenzia e da specifici provvedimenti deleganti.
- In caso di contenzioso è fondamentale valutare sia la sussistenza formale dei presupposti per l'agevolazione (presentazione garanzie, modelli) sia la legittimità dell'organo che ha svolto l'attività istruttoria: la mera contestazione della legittimazione dell'organo non è sufficiente se l'assetto regolamentare attribuisce a tale organo poteri di verifica.
- Per contribuenti che intendono utilizzare la compensazione infragruppo è consigliabile prestare le garanzie previste nei termini di legge o, se possibile, sanare tempestivamente l'omissione entro i termini che consentono una riduzione della sanzione; in alternativa occorre versare l'importo corrispondente entro la scadenza della dichiarazione annuale.
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