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Sentenza

Sentenza del 29/03/2021 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Tarsu - Agevolazioni - Denunce - Denuncia di qualsiasi variazione delle condizioni oggettive - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia Ta.Ri. relativo a più subalterni catastali (sub. 3, 2 e 4) con richiesta di pagamento di tributi e sanzioni per il periodo 2014-2018. La contribuente sostiene di aver sempre denunciato l'unità principale dagli anni '90, che la variazione catastale del 2014 non ha inciso sul tributo relativo al sub. 3 dove risiede la famiglia, e che i sub. 2 e 4 sono locali vecchi, privi di utenze, non abitati e inutilizzabili, quindi esclusi dall'assoggettamento o meritevoli di riduzione.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che per beneficiare delle esclusioni previste dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 il contribuente è tenuto a indicare nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione le circostanze che rendono i locali incapaci di produrre rifiuti per natura, uso stabile o oggettiva non utilizzabilità. Le variazioni catastali formalizzate con DOCFA incidono sui dati utili per la determinazione del tributo e dunque richiedevano la presentazione della denuncia di variazione; la documentazione prodotta in giudizio non può sanare la mancata denunzia. Appello respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 507/1993, art. 62, comma 2

    Per ottenere esclusioni o riduzioni Ta.Ri. il contribuente deve indicare nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione le circostanze che giustificano l'esclusione (natura, uso stabile o oggettiva non utilizzabilità). Tali condizioni devono risultare da elementi oggettivi o documentazione idonea; la produzione della documentazione in giudizio non supplisce all'obbligo di preventiva denuncia di variazione.

Massime di principio

  • La domanda di esclusione o riduzione della tassa rifiuti deve essere preventivamente segnalata tramite la denuncia originaria o una denuncia di variazione: non è sufficiente produrre prove solo in sede giudiziale.
  • In caso di variazione catastale o di dati rilevanti per la determinazione del tributo, il contribuente è obbligato a presentare una nuova denuncia di variazione; l'omissione può legittimare accertamenti e sanzioni.
  • Le condizioni che giustificano l'esclusione (locale per natura non produttore di rifiuti, uso stabile che impedisce produzione di rifiuti, o oggettiva inidoneità all'uso) devono essere comprovate da elementi oggettivi o documenti idonei allegati alla denuncia.
  • La documentazione prodotta successivamente (in giudizio) non sanifica l'inadempimento formale dell'obbligo di denuncia, pertanto il carico probatorio e l'adempimento procedurale sono entrambi rilevanti.
  • Prassi consigliata: in caso di modifiche catastali, variazioni d'uso, assenza di utenze o inagibilità, presentare tempestivamente la denuncia di variazione allegando DOCFA, contratti di fornitura cessati, certificati di inagibilità o altra documentazione oggettiva per preservare il diritto all'esclusione o alla riduzione.

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