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Sentenza

Sentenza del 29/03/2021 n. 8690 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TF5030500338/2011 relativo all'anno 2006 per maggiori ricavi non dichiarati (IRES, addizionali, IRAP e IVA), con applicazione presuntiva di una percentuale di ricarico dell'11% sul costo del venduto; censure principali: omissione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale e carenza delle presunzioni (mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti) a fondamento dell'accertamento analitico-induttivo; contestata anche la motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'accertamento era un accertamento analitico-induttivo 'misto' e non fondato esclusivamente sugli studi di settore, per cui il contraddittorio preventivo formale non era obbligatorio. Ha ritenuto adeguate le presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio perché sorrette da elementi concreti e gravi (utilizzo di lavoratore in nero, superficie aziendale maggiore di quella dichiarata, sproporzione tra costo materie prime e prezzo di vendita, antieconomicità gestionale) e ha dichiarato inammissibili alcune doglianze per effetto della regola della 'doppia conforme'. Condanna della società al pagamento delle spese di cassazione liquidate in euro 2.200,00 più oneri, e altresì annotata la sussistenza degli presupposti per il contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    art. 39, comma 1, lett. d; art. 40

    Consente l'accertamento analitico-induttivo mediante presunzioni semplici su singoli elementi della contabilità; nell'ipotesi mista non obbliga al contraddittorio preventivo se l'accertamento trova fondamento prevalente in elementi concreti diversi dallo studio di settore

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    Principio analogo in materia di IVA: possibile rettifica induttiva anche con scritture formali regolari se la contabilità è complessivamente inattendibile

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Stabilisce il termine dilatorio di 60 giorni decorrente dal rilascio della copia del processo verbale a seguito di accesso/ispezione/verification che garantisce lo svolgimento del contraddittorio; emissione dell'atto prima del decorso del termine è illegittima salvo prova dell'urgenza da parte dell'Ufficio

  • L. n. 241 del 1990

    Principi generali del diritto di difesa e partecipazione nel procedimento amministrativo; rilevante nel tema del contraddittorio ma non assorbente quando l'accertamento non è basato esclusivamente su studi di settore

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Norme processuali tributarie richiamate dalla parte per contestare il procedimento e il diritto di difesa; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate in presenza di un accertamento analitico-induttivo 'misto'

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; art. 348-ter; artt. 366, 369, 378

    Regole di ammissibilità dei motivi di cassazione, onere di specificare fatti omessi e limiti della sindacabilità in sede di legittimità; applicazione della pronuncia 'doppia conforme' e dei limiti per la censura dell'omesso esame di fatto decisivo

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Previsioni sul contributo unificato e sull'eventuale ulteriore importo dovuto in caso di ricorso

Massime di principio

  • Se l'accertamento è basato prevalentemente sugli studi di settore il contraddittorio preventivo endoprocedimentale è requisito essenziale; se invece l'accertamento è analitico-induttivo 'misto' e fondato su elementi concreti e verificabili (irregolarità contabili, antieconomicità, elementi emersi dall'accesso) il preventivo invito formale non è obbligatorio
  • L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche con scritture contabili formalmente regolari se tali scritture risultano complessivamente inattendibili per gravi incongruenze; le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti ma possono fondarsi anche su un unico elemento particolarmente significativo
  • Il mancato rispetto del termine di 60 giorni dopo il rilascio del verbale di accesso rende l'atto impositivo illegittimo salvo che l'Amministrazione provi la sussistenza di specifiche ragioni di urgenza
  • In Cassazione, quando sussiste la 'doppia conforme' (prima e seconda decisione in pari senso), il ricorrente deve indicare fatti diversi tra i due gradi o dimostrare l'omesso esame di un fatto decisivo; altrimenti molte censure risultano inammissibili
  • Una strategia difensiva efficace in situazioni analoghe richiede la documentazione puntuale per confutare le presunzioni dell'Ufficio: giustificazioni economiche concrete, elementi che spiegano la diversa percentuale di ricarico, prove sull'effettiva superficie e rapporti di lavoro regolari; in mancanza l'onere della prova si sposta sul contribuente

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