Sentenza del 29/03/2021 n. 8690 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TF5030500338/2011 relativo all'anno 2006 per maggiori ricavi non dichiarati (IRES, addizionali, IRAP e IVA), con applicazione presuntiva di una percentuale di ricarico dell'11% sul costo del venduto; censure principali: omissione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale e carenza delle presunzioni (mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti) a fondamento dell'accertamento analitico-induttivo; contestata anche la motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'accertamento era un accertamento analitico-induttivo 'misto' e non fondato esclusivamente sugli studi di settore, per cui il contraddittorio preventivo formale non era obbligatorio. Ha ritenuto adeguate le presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio perché sorrette da elementi concreti e gravi (utilizzo di lavoratore in nero, superficie aziendale maggiore di quella dichiarata, sproporzione tra costo materie prime e prezzo di vendita, antieconomicità gestionale) e ha dichiarato inammissibili alcune doglianze per effetto della regola della 'doppia conforme'. Condanna della società al pagamento delle spese di cassazione liquidate in euro 2.200,00 più oneri, e altresì annotata la sussistenza degli presupposti per il contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973
art. 39, comma 1, lett. d; art. 40
Consente l'accertamento analitico-induttivo mediante presunzioni semplici su singoli elementi della contabilità; nell'ipotesi mista non obbliga al contraddittorio preventivo se l'accertamento trova fondamento prevalente in elementi concreti diversi dallo studio di settore
D.P.R. n. 633 del 1972
Principio analogo in materia di IVA: possibile rettifica induttiva anche con scritture formali regolari se la contabilità è complessivamente inattendibile
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Stabilisce il termine dilatorio di 60 giorni decorrente dal rilascio della copia del processo verbale a seguito di accesso/ispezione/verification che garantisce lo svolgimento del contraddittorio; emissione dell'atto prima del decorso del termine è illegittima salvo prova dell'urgenza da parte dell'Ufficio
L. n. 241 del 1990
Principi generali del diritto di difesa e partecipazione nel procedimento amministrativo; rilevante nel tema del contraddittorio ma non assorbente quando l'accertamento non è basato esclusivamente su studi di settore
D.Lgs. n. 546 del 1992
Norme processuali tributarie richiamate dalla parte per contestare il procedimento e il diritto di difesa; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate in presenza di un accertamento analitico-induttivo 'misto'
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; art. 348-ter; artt. 366, 369, 378
Regole di ammissibilità dei motivi di cassazione, onere di specificare fatti omessi e limiti della sindacabilità in sede di legittimità; applicazione della pronuncia 'doppia conforme' e dei limiti per la censura dell'omesso esame di fatto decisivo
D.P.R. n. 115 del 2002
Previsioni sul contributo unificato e sull'eventuale ulteriore importo dovuto in caso di ricorso
Massime di principio
- Se l'accertamento è basato prevalentemente sugli studi di settore il contraddittorio preventivo endoprocedimentale è requisito essenziale; se invece l'accertamento è analitico-induttivo 'misto' e fondato su elementi concreti e verificabili (irregolarità contabili, antieconomicità, elementi emersi dall'accesso) il preventivo invito formale non è obbligatorio
- L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche con scritture contabili formalmente regolari se tali scritture risultano complessivamente inattendibili per gravi incongruenze; le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti ma possono fondarsi anche su un unico elemento particolarmente significativo
- Il mancato rispetto del termine di 60 giorni dopo il rilascio del verbale di accesso rende l'atto impositivo illegittimo salvo che l'Amministrazione provi la sussistenza di specifiche ragioni di urgenza
- In Cassazione, quando sussiste la 'doppia conforme' (prima e seconda decisione in pari senso), il ricorrente deve indicare fatti diversi tra i due gradi o dimostrare l'omesso esame di un fatto decisivo; altrimenti molte censure risultano inammissibili
- Una strategia difensiva efficace in situazioni analoghe richiede la documentazione puntuale per confutare le presunzioni dell'Ufficio: giustificazioni economiche concrete, elementi che spiegano la diversa percentuale di ricarico, prove sull'effettiva superficie e rapporti di lavoro regolari; in mancanza l'onere della prova si sposta sul contribuente
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