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Sentenza

Sentenza del 29/03/2021 n. 380 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

IRAP- IVA- IRPEF. Metodo induttivo puro ex art. 39- comma 2"'- D.P.R. 29/9/1973 n. 600. Accertamenti bancari. Prelievi ingiustificati da conto corrente da parte di un lavoratore autonomo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento relativo al 2010 (IRPEF, IVA, IRAP) fondato su indagini bancarie e documenti rinvenuti presso la sede di N T s.r.l.: l'Ufficio contestava compensi non dichiarati, indebitamente detratte ritenute d'acconto non versate da sostituti, versamenti e prelevamenti definiti ingiustificati. Il contribuente ha dedotto che i fax rinvenuti dimostravano la sua qualità di delegato della società e ha prodotto documentazione che, secondo lui, giustificava i movimenti bancari; ha inoltre contestato vizi formali e la legittimità dell'uso del metodo induttivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto dovuti a tassazione IRPEF e IVA gli importi di euro 4.442,00 e di euro 18.015,00, ma ha rigettato il resto delle censure dell'Amministrazione. In particolare non è stato condiviso il recupero a tassazione dei prelievi per euro 9.600,00 in considerazione della declaratoria di illegittimità costituzionale della presunzione che trasformava automaticamente in reddito i prelievi ingiustificati da conto corrente del lavoratore autonomo (sent. Corte Cost., n. 228/2014). Sono compensate le spese del grado.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29/9/1973 n. 600, art. 32

    Accertamenti bancari: la normativa introduce una presunzione in favore dell'Erario sulle movimentazioni bancarie (presunzione juris tantum) che può essere contrastata con prova analitica del contribuente

  • D.P.R. 29/9/1973 n. 600, art. 39 comma 2

    art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973

    Consente l'utilizzo del metodo induttivo puro per la determinazione del reddito quando la documentazione o gli elementi raccolti rendono inattendibile la contabilità dichiarata

  • D.P.R. 29/9/1973 n. 600, art. 41-bis

    art. 41-bis D.P.R. 600/1973

    Disciplina l'accertamento parziale; può essere utilizzato per la sollecita emersione della materia imponibile e non è autonomo rispetto agli artt. 38 e 39

  • D.P.R. 29/9/1973 n. 600, art. 42

    Regole formali sull'avviso di accertamento: nel caso concreto la mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione della Guardia di Finanza allegate al PVC non è stata ritenuta causa di nullità dell'avviso

  • D.P.R. 22/7/1998 n. 322, art. 4

    Obbligo di esibire certificazioni delle ritenute operate dai sostituti d'imposta; la mancata esibizione può essere valutata ma non genera automaticamente la responsabilità del sostituito se le ritenute sono state effettivamente operate

  • D.P.R. 633/1972, art. 51

    Analogo rilievo, in materia IVA, degli accertamenti bancari e della presunzione sulle movimentazioni

  • D.P.R. 30/9/1973 n. 602, art. 35

    Regola la responsabilità solidale per debiti tributari: la giurisprudenza rilevata ha affermato che il sostituito non è tenuto in solido se il sostituto ha operato le ritenute (anche se poi non le ha versate)

  • Costituzione / Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2014

    Corte Cost., sent. n. 228/2014

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte di art. 32 DPR 600/1973 che presumeva automaticamente che i prelievi ingiustificati da conto corrente di un lavoratore autonomo costituiscano reddito; principio applicabile retroattivamente ai rapporti non definiti

  • Codice civile, art. 2729

    Distinzione tra presunzioni semplici (che richiedono gravità, precisione e concordanza) e presunzioni di legge; qui richiamato per dire che la presunzione bancaria non necessita dei requisiti dell'art. 2729

  • D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 52

    Autorizzazione a proporre appello da parte dell'Amministrazione finanziaria; norma richiamata perché l'Agenzia ha impugnato in appello

Massime di principio

  • Le risultanze degli accertamenti bancari costituiscono una presunzione di natura normativa (juris tantum) che grava sul contribuente l'onere di fornire una prova analitica e riferibile per ciascuna operazione bancaria al fine di escluderne la natura di ricavo imponibile.
  • A seguito della sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale, i prelievi non giustificati da conto corrente compiuti da un lavoratore autonomo non possono automaticamente essere qualificati come reddito; l'Amministrazione deve fornire elementi ulteriori o il contribuente deve esibire prove specifiche che ne giustifichino la natura.
  • Il metodo induttivo puro (art. 39 DPR 600/1973) può essere legittimamente utilizzato quando emergono elementi documentali che rendono inattendibile la contabilità, purché l'Ufficio motivi adeguatamente i fatti e le circostanze che giustificano il ricorso a tale metodo.
  • L'accertamento parziale (art. 41-bis) può integrare l'uso di metodi induttivi e non è di per sé incompatibile con la contabilità regolare, ma l'Amministrazione deve comunque basarsi su elementi concreti e motivare la ricostruzione.
  • La mancata allegazione al solo avviso di accertamento di provvedimenti ovvero di atti che risultano invece inclusi nel PVC non determina automaticamente la nullità dell'atto, se il contenuto è richiamato nella motivazione e confluisce nelle risultanze dell'accertamento.
  • In caso di contestazione sulle ritenute d'acconto, se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute ma non le ha versate, la prassi giurisprudenziale recente tende a non estendere la solidarietà al sostituito quando le ritenute risultano operate.
  • In sede di appello l'Amministrazione deve censurare specificamente la decisione di primo grado: non è sufficiente riproporre l'intero contenuto dell'avviso originario; il sindacato d'appello è limitato al devolutum e alle censure espresse.

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