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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13445/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava cinque motivi: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.l. 9/11/2020 n.149 nella parte in cui consente la trattazione in udienza camerale non partecipata, con presunta lesione dei diritti di difesa; (2) nullità della sentenza per ritardo nella comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale e conseguente compressione del termine di 5 giorni per le controdeduzioni della difesa; (3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa prive di riscontri esterni; (4) violazione degli artt. 40 e 41 c.p., sostenendo l'interruzione del nesso causale perché le lesioni sarebbero dovute a negligenza della vittima (caduta dopo aver scavalcato un muretto); (5) violazione degli artt. 62-bis e 69 c.p. per aver escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti nella comparazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto infondata la censura costituzionale sull'art. 23 d.l. n.149 alla luce della giustificazione dell'emergenza sanitaria e della possibilità offerta alle parti di chiedere la trattazione orale; ha escluso nullità o pregiudizio per il ritardo nella trasmissione delle conclusioni ritenendo i termini non perentori e suscettibili di compensazione; ha dichiarato inammissibili le censure sulla valutazione della prova, qualificandole come rimessione a diverso apprezzamento del giudice del merito; ha respinto l'eccezione di interruzione del nesso causale ritenendo che la caduta della vittima fosse un prevedibile sviluppo della condotta aggressiva; ha inoltre confermato la legittimità del giudizio di comparazione aggravanti/attenuanti operato dalla corte di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate come da dispositivo.

Norme richiamate

  • artt. 582, 583 e 612, comma 2, cod. pen.

    Norme che definiscono i reati contestati (percosse, minacce, lesioni gravi con pericolo di vita e prognosi superiore ai 40 giorni). La Corte ha confermato la riconducibilità delle lesioni alla condotta dell'imputato.

  • art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149

    Disposizione emergenziale che ha previsto la trattazione camerale non partecipata con deposito telematico delle conclusioni; la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con i principi costituzionali se bilanciata dalla possibilità per le parti di chiedere la trattazione orale.

  • art. 173 cod. proc. pen.

    Richiamato per rilevare l'assenza di chiara indicazione di perentorietà dei termini per il deposito delle conclusioni, sicché i termini previsti dall'art. 23 d.l. sono stati ritenuti non perentori.

  • art. 178, lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.

    Norme sul contraddittorio e sull'eccezione di nullità che la Corte richiama per dire che eventuali compressioni del diritto di difesa devono essere eccepite tempestivamente e prima della deliberazione della sentenza.

  • art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Norme sulle modalità di valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha affermato che la deposizione della persona offesa, valutata analiticamente, può essere idonea anche da sola a fondare la condanna.

  • artt. 40 e 41 cod. pen.

    Regole sulla causalità e sulle cause che escludono il nesso causale. La Corte ha ritenuto che l'evento successivo (caduta) non fosse un fatto del tutto imprevedibile e autonomo ma prevedibile conseguenza della condotta dell'aggressore.

  • artt. 62-bis e 69 cod. pen.

    Norme relative alle circostanze attenuanti e all'applicazione delle attenuanti generiche. La corte di merito ha esercitato il suo potere valutativo nel giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti, valutazione non sindacabile in Cassazione se congruamente motivata.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per il giudizio di comparazione fra circostanze; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione che indica i parametri usati, anche se non in forma analitica.

Massime di principio

  • Le misure emergenziali che introducono udienze camerali non partecipate non sono automaticamente incostituzionali se lasciano alle parti la possibilità di chiedere trattazione orale; la legittimità va valutata in rapporto alla proporzione tra tutela della salute pubblica e garanzie difensive.
  • I termini per il deposito telematico delle conclusioni previsti dalla normativa emergenziale non sono necessariamente perentori: la loro compressione non determina automaticamente nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio alla difesa e se esistono possibilità di compensazione.
  • La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni e la scelta delle fonti di prova spettano al giudice del merito; la Corte di legittimità sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione, non rivaluta i fatti in modo libero.
  • Per escludere il nesso di causalità è necessario che l'evento sopravvenuto sia totalmente atipico, imprevedibile e autonomo rispetto alla condotta antecedente; comportamenti della vittima prevedibili in reazione all'aggressione non interrompono il nesso causale.
  • Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito: è insindacabile in Cassazione purché risulti una motivazione congrua che indichi i criteri adottati, anche se non in forma analitica.

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