Cassazione Penale, Sentenza n. 13445/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava cinque motivi: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.l. 9/11/2020 n.149 nella parte in cui consente la trattazione in udienza camerale non partecipata, con presunta lesione dei diritti di difesa; (2) nullità della sentenza per ritardo nella comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale e conseguente compressione del termine di 5 giorni per le controdeduzioni della difesa; (3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa prive di riscontri esterni; (4) violazione degli artt. 40 e 41 c.p., sostenendo l'interruzione del nesso causale perché le lesioni sarebbero dovute a negligenza della vittima (caduta dopo aver scavalcato un muretto); (5) violazione degli artt. 62-bis e 69 c.p. per aver escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti nella comparazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto infondata la censura costituzionale sull'art. 23 d.l. n.149 alla luce della giustificazione dell'emergenza sanitaria e della possibilità offerta alle parti di chiedere la trattazione orale; ha escluso nullità o pregiudizio per il ritardo nella trasmissione delle conclusioni ritenendo i termini non perentori e suscettibili di compensazione; ha dichiarato inammissibili le censure sulla valutazione della prova, qualificandole come rimessione a diverso apprezzamento del giudice del merito; ha respinto l'eccezione di interruzione del nesso causale ritenendo che la caduta della vittima fosse un prevedibile sviluppo della condotta aggressiva; ha inoltre confermato la legittimità del giudizio di comparazione aggravanti/attenuanti operato dalla corte di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate come da dispositivo.
Norme richiamate
artt. 582, 583 e 612, comma 2, cod. pen.
Norme che definiscono i reati contestati (percosse, minacce, lesioni gravi con pericolo di vita e prognosi superiore ai 40 giorni). La Corte ha confermato la riconducibilità delle lesioni alla condotta dell'imputato.
art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149
Disposizione emergenziale che ha previsto la trattazione camerale non partecipata con deposito telematico delle conclusioni; la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con i principi costituzionali se bilanciata dalla possibilità per le parti di chiedere la trattazione orale.
Richiamato per rilevare l'assenza di chiara indicazione di perentorietà dei termini per il deposito delle conclusioni, sicché i termini previsti dall'art. 23 d.l. sono stati ritenuti non perentori.
art. 178, lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.
Norme sul contraddittorio e sull'eccezione di nullità che la Corte richiama per dire che eventuali compressioni del diritto di difesa devono essere eccepite tempestivamente e prima della deliberazione della sentenza.
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Norme sulle modalità di valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha affermato che la deposizione della persona offesa, valutata analiticamente, può essere idonea anche da sola a fondare la condanna.
Regole sulla causalità e sulle cause che escludono il nesso causale. La Corte ha ritenuto che l'evento successivo (caduta) non fosse un fatto del tutto imprevedibile e autonomo ma prevedibile conseguenza della condotta dell'aggressore.
Norme relative alle circostanze attenuanti e all'applicazione delle attenuanti generiche. La corte di merito ha esercitato il suo potere valutativo nel giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti, valutazione non sindacabile in Cassazione se congruamente motivata.
Criteri per il giudizio di comparazione fra circostanze; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione che indica i parametri usati, anche se non in forma analitica.
Massime di principio
- Le misure emergenziali che introducono udienze camerali non partecipate non sono automaticamente incostituzionali se lasciano alle parti la possibilità di chiedere trattazione orale; la legittimità va valutata in rapporto alla proporzione tra tutela della salute pubblica e garanzie difensive.
- I termini per il deposito telematico delle conclusioni previsti dalla normativa emergenziale non sono necessariamente perentori: la loro compressione non determina automaticamente nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio alla difesa e se esistono possibilità di compensazione.
- La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni e la scelta delle fonti di prova spettano al giudice del merito; la Corte di legittimità sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione, non rivaluta i fatti in modo libero.
- Per escludere il nesso di causalità è necessario che l'evento sopravvenuto sia totalmente atipico, imprevedibile e autonomo rispetto alla condotta antecedente; comportamenti della vittima prevedibili in reazione all'aggressione non interrompono il nesso causale.
- Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito: è insindacabile in Cassazione purché risulti una motivazione congrua che indichi i criteri adottati, anche se non in forma analitica.
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