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Sentenza

Sentenza n. 1684/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza della sentenza n. 2236/2024, pubblicata il 29/11/2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro, resa nel giudizio recante r.g. 473/2023.

Giustizia amministrativa202503062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, nella parte relativa al pagamento delle spese di giudizio in attribuzione ai procuratori costituiti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, non impugnata dall’ASL, era passata in giudicato e che l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento delle spese processuali liquidate in loro favore. Hanno inoltre rappresentato l’esito infruttuoso della notifica del 10 ottobre 2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono state richieste la condanna dell’amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel corso del giudizio, l’ASL ha dichiarato di avere dato completa esecuzione al titolo mediante determina n. 8764 del 4 settembre 2025; i ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha preso atto della completa esecuzione del titolo giudiziale da parte dell’ASL e, venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Non sono state adottate le ulteriori misure richieste, quali la nomina del commissario ad acta o la penalità di mora. Le spese sono state compensate, considerato che il ricorso era stato notificato il 17 giugno 2025 e il pagamento era intervenuto il 1° ottobre 2025, nonché tenuto conto della tempistica processuale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato o del titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Indicato quale fondamento della richiesta di applicazione di una penalità di mora in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione; la misura non è stata applicata perché l’obbligazione è stata adempiuta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Richiamato in relazione al termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la completa esecuzione del titolo da parte dell’amministrazione durante il processo determina il venir meno dell’interesse alla decisione e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’amministrazione adempie al titolo prima della definizione del giudizio di ottemperanza, non vi è luogo alla nomina di un commissario ad acta né all’applicazione di una penalità di mora diretta a fronteggiare una perdurante inerzia.
  • La regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può essere effettuata mediante compensazione tenendo conto del momento della notifica del ricorso, della data dell’adempimento e della complessiva tempistica processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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