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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19519/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento del Tribunale di Pescara. A un imputato era stata applicata la pena di anni uno, mesi quattro e giorni sei di reclusione ed euro 1.750 di multa per un reato in materia di stupefacenti; a un secondo imputato la pena di anni tre e mesi otto di reclusione per un reato di cessione/detenzione di stupefacenti; alla terza imputata, riconosciuta la continuazione anche esterna, la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 4.000 di multa per ulteriori reati in materia di stupefacenti. Il primo motivo, proposto nell'interesse di due imputate, deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il secondo motivo, proposto nell'interesse del terzo imputato, deduceva violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. per la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché il ricorso contro il patteggiamento è ammesso solo nei casi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e i vizi prospettati non rientravano in tali ipotesi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha applicato il principio per cui, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per specifiche censure tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il motivo relativo alla mancata qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità è stato ritenuto inammissibile perché non emergeva una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, ma piuttosto una censura di merito/valutativa. Il motivo fondato sull'art. 129 c.p.p. è stato dichiarato inammissibile perché il difetto di verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso il patteggiamento fuori dai casi tassativi previsti dalla norma. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; le censure estranee a tali casi sono inammissibili.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, se non nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 1

    Norma incriminatrice richiamata per i reati contestati a due imputate.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5

    Norma invocata dai ricorrenti per sostenere la riconduzione del fatto all'ipotesi di lieve entità.

  • art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103

    Disposizione richiamata quale fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, i motivi deducibili sono soltanto quelli espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni ulteriore censura è inammissibile.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile contro il patteggiamento solo quando la qualificazione contenuta nella sentenza sia immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non è sufficiente prospettare un diverso apprezzamento giuridico o valutativo del fatto.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per contestare, in via surrettizia, la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. sul proscioglimento, fuori dai casi tassativi ammessi dalla legge.
  • La disciplina dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta ha carattere eccezionale e va interpretata restrittivamente, perché limita il sindacato di legittimità ai soli vizi espressamente indicati dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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