Cassazione Penale, Sentenza n. 25984/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia per rapina pluriaggravata in concorso. Le doglianze principali riguardavano: violazioni procedurali (notifica del decreto di citazione in appello senza rispetto del termine di comparizione - Santovito), mancata o errata qualificazione giuridica del fatto (richiesta di riqualificazione in tentato furto o furto), insufficiente motivazione o travisamento della prova in ordine alla responsabilità personale (in particolare per Monterisi che sosteneva di essere rimasto inauto come semplice trasportato), omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche o della minima partecipazione (art.114 c.p.), e contestazioni relative all'applicazione di recidiva e al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. In sintesi: il motivo di Santovito relativo alla notifica del decreto d'appello è stato ritenuto tardivo perché l'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata prima della sentenza d'appello (art.182 c.p.p.); altri motivi di Santovito sono stati dichiarati inammissibili perché introdotti per la prima volta in cassazione o infondati perché riconducibili a un'apprezzamento critico del merito non consentito in sede di legittimità. Le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla valutazione della recidiva sono state considerate infondate: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'assenza di elementi positivi e non aveva applicato la recidiva a Santovito. Quanto a Monterisi, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione probatoria della Corte d'Appello, che ha fatto riferimento alle dichiarazioni della parte offesa (Frontino) ritenendole idonee a dimostrare la partecipazione attiva e la violenza/minaccia posti in essere da Monterisi, escludendo la qualificazione come mera connivenza o la riqualificazione nel furto. Infine, la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di minima partecipazione (art.114 c.p.) è stata respinta perché l'aggravante di cui all'art.628, comma 3, n.1 (violenza o minaccia commessa da più persone riunite) rende inapplicabile tale attenuante.
Norme richiamate
art. 182 cod. proc. pen., comma 2
La nullità di ordine generale a regime intermedio (omesso avviso della data di udienza al difensore) deve essere eccepita nel termine previsto dall'art.182, comma 2; se sollevata per la prima volta in cassazione è tardiva.
Richiama i criteri di motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse adeguata e immune da vizi in relazione alle questioni sollevate.
art. 628 cod. pen., comma 3, n. 1
L'aggravante per violenza o minaccia commessa da più persone riunite è stata ritenuta applicabile; la sua presenza esclude l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione ex art.114 c.p.
Norma sul furto evocata nelle deduzioni di riqualificazione; la Corte ha però ritenuto che la condotta integri rapina per la presenza di violenza/minaccia idonea ad assicurare l'impunità.
Richiamato in sede di deduzione come possibile diversa qualificazione (tentativo); la Cassazione ha dichiarato tale motivo inammissibile perché introdotto per la prima volta in cassazione.
L'attenuante per minima partecipazione non è applicabile quando sussiste una delle aggravanti dell'art.112 o di specifiche aggravanti previste per il reato (quali art.628 comma 3 n.1), pertanto è stata esclusa.
Richiamato nel confronto con l'art.114: il secondo comma dell'art.114 non consente l'attenuante di minima partecipazione quando ricorre una delle circostanze aggravanti previste dall'art.112 o analoghe previste per il reato.
Norma richiamata nelle doglianze sulla motivazione e sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova testimoniale fosse congrua e non travisata.
Richiamata nelle deduzioni sulla qualificazione della condotta (connivenza); la Corte ha escluso che la condotta potesse essere considerata connivenza non punibile quando vi è un comportamento attivo che agevola il reato.
Massime di principio
- Le nullità o violazioni procedurali a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente (art.182 c.p.p.); sollevare tali eccezioni per la prima volta in cassazione rende il motivo inammissibile o tardivo.
- La Cassazione non è sede per una rilettura del merito: le valutazioni probatorie e la motivazione di fatto delle corti di merito sono sindacabili limitatamente a vizi di legittimità; le testimonianze ritenute congrue in grado di fondare la responsabilità non vengono rimesse in toto in discussione.
- La presenza fisica in un mezzo non esclude automaticamente la responsabilità: chi compie atti attivi che agevolano l'azione criminosa è concorrente nel reato e non può essere qualificato come mero connivente non punibile.
- Comportamenti di violenza o minaccia posti in essere per assicurare l'impunità dopo l'appropriazione di una cosa possono trasformare un furto in rapina (rapina impropria) se tali condotte hanno efficacia causale rispetto all'impunità o all'allontanamento.
- L'attenuante della minima partecipazione (art.114 c.p.) non è applicabile quando è contestata e accertata un'aggravante consistente nella partecipazione di più persone riunite o altre aggravanti specifiche previste per il reato.
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