Cassazione Civile, Ordinanza n. 17329/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso. Ha dedotto, in sintesi, tre gruppi di errori di fatto: (1) un contrasto interno alla motivazione dell’ordinanza, che avrebbe qualificato in modo incongruo il primo motivo del ricorso originario e avrebbe mal percepito la distinzione, nella normativa regionale, tra perdita di priorità e decadenza dal contributo; (2) l’erronea percezione del contenuto del secondo motivo, che sarebbe stato proposto come vizio di nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c. e non come vizio motivazionale, oltre alla mancata considerazione del giudicato relativo al pagamento della prestazione professionale e alla natura dell’incarico conferito; (3) l’erronea percezione del nesso temporale tra rinuncia alla DIA, inserimento in graduatoria e successiva perdita di priorità, nonché della destinazione catastale dell’immobile al momento del sisma, che il ricorrente assumeva essere un dato oggettivo e non modificabile. Le controparti non hanno svolto difese nel giudizio di revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che i motivi dedotti non integravano un errore di fatto revocatorio, perché attaccavano valutazioni giuridiche e interpretative o, comunque, non si confrontavano con tutte le rationes decidendi dell’ordinanza revocanda. In particolare, anche a voler ipotizzare una non corretta qualificazione di un motivo del ricorso originario, ciò non incideva sulla autonoma ragione di inammissibilità fondata sulla censura dell’attività interpretativa del negozio giuridico e sull’assenza di autosufficienza; parimenti, le doglianze sulla normativa regionale e sulla ricostruzione dei fatti miravano a una rivalutazione del merito, estranea al rimedio revocatorio. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
norma che consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei soli casi previsti, tra cui l’errore di fatto revocatorio
l’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione dei fatti di causa, evidente e decisiva, non in valutazioni o interpretazioni
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la riserva di deposito dell’ordinanza all’esito della camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge, non assimilabile a errore di fatto revocatorio
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiama il vizio di nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ristretto al solo "minimo costituzionale"
richiamato dal ricorrente con riferimento alla cd. doppia conforme
art. 132, comma 3, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente o mancante può integrare vizio denunciabile nei limiti consentiti dalla norma
art. 111, comma 6, Cost.
parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un fatto processuale o di causa incontestabilmente risultante dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Non costituiscono errore revocatorio le censure che mirano a contestare l’interpretazione di norme, di atti negoziali o la valutazione delle risultanze istruttorie, poiché tali profili appartengono al giudizio di diritto o di merito.
- Per essere decisivo, l’errore di fatto deve avere inciso causalmente sulla decisione in modo tale che, se non fosse stato commesso, la pronuncia avrebbe avuto certamente contenuto diverso.
- Nel giudizio di revocazione contro una decisione di cassazione, il vizio deve riguardare solo la percezione degli atti interni al giudizio di legittimità e non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito.
- Il ricorso per revocazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome della decisione impugnata, anche se una di esse fosse eventualmente criticabile.
- Nel sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono ammesse censure di semplice insufficienza o contraddittorietà, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, rilevabili dal testo della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17300/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_civile · 27 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17303/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_civile · 27 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17304/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_civile · 27 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17305/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_civile · 27 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17308/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_civile · 27 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17309/2025 del 27/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →