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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17329/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso. Ha dedotto, in sintesi, tre gruppi di errori di fatto: (1) un contrasto interno alla motivazione dell’ordinanza, che avrebbe qualificato in modo incongruo il primo motivo del ricorso originario e avrebbe mal percepito la distinzione, nella normativa regionale, tra perdita di priorità e decadenza dal contributo; (2) l’erronea percezione del contenuto del secondo motivo, che sarebbe stato proposto come vizio di nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c. e non come vizio motivazionale, oltre alla mancata considerazione del giudicato relativo al pagamento della prestazione professionale e alla natura dell’incarico conferito; (3) l’erronea percezione del nesso temporale tra rinuncia alla DIA, inserimento in graduatoria e successiva perdita di priorità, nonché della destinazione catastale dell’immobile al momento del sisma, che il ricorrente assumeva essere un dato oggettivo e non modificabile. Le controparti non hanno svolto difese nel giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che i motivi dedotti non integravano un errore di fatto revocatorio, perché attaccavano valutazioni giuridiche e interpretative o, comunque, non si confrontavano con tutte le rationes decidendi dell’ordinanza revocanda. In particolare, anche a voler ipotizzare una non corretta qualificazione di un motivo del ricorso originario, ciò non incideva sulla autonoma ragione di inammissibilità fondata sulla censura dell’attività interpretativa del negozio giuridico e sull’assenza di autosufficienza; parimenti, le doglianze sulla normativa regionale e sulla ricostruzione dei fatti miravano a una rivalutazione del merito, estranea al rimedio revocatorio. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un fatto processuale o di causa incontestabilmente risultante dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Non costituiscono errore revocatorio le censure che mirano a contestare l’interpretazione di norme, di atti negoziali o la valutazione delle risultanze istruttorie, poiché tali profili appartengono al giudizio di diritto o di merito.
  • Per essere decisivo, l’errore di fatto deve avere inciso causalmente sulla decisione in modo tale che, se non fosse stato commesso, la pronuncia avrebbe avuto certamente contenuto diverso.
  • Nel giudizio di revocazione contro una decisione di cassazione, il vizio deve riguardare solo la percezione degli atti interni al giudizio di legittimità e non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito.
  • Il ricorso per revocazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome della decisione impugnata, anche se una di esse fosse eventualmente criticabile.
  • Nel sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono ammesse censure di semplice insufficienza o contraddittorietà, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, rilevabili dal testo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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