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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02619/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello fuori dall'abitazione. Il ricorso per cassazione è stato fondato su un motivo unico, articolato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e manifesta illogicità della motivazione. In concreto, la doglianza riguardava soprattutto la mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con una pena pecuniaria sostitutiva, ritenuta dalla difesa più adeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio fattuale e della ricostruzione della vicenda, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata sulla non sostituibilità della pena detentiva con quella pecuniaria era logica e coerente, in quanto ancorata alla funzione rieducativa della sanzione, all'esigenza di prevenire la recidiva e alle precarie condizioni socio-economiche dell'imputato, che rendevano improbabile il pagamento della pena pecuniaria. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, della ricostruzione storica o delle circostanze oggettive già apprezzate dai giudici di merito.
  • La doglianza sulla mancata sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria è inammissibile quando si traduce in una contestazione meramente fattuale della valutazione compiuta dal giudice di merito sulla congruità della sanzione rispetto alla funzione rieducativa e alle esigenze di prevenzione della recidiva.
  • La motivazione che escluda la sostituzione della pena sulla base di elementi logici non contraddittori, quali le condizioni economiche dell'imputato e l'inaffidabilità del pagamento della sanzione pecuniaria, resiste al sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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