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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04410/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (trasportatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di trasporti per il pagamento di prestazioni di trasporto merci ritenute insolute. La società committente propose opposizione sostenendo, da un lato, che le fatture poste a base del monitorio non fossero di per sé sufficienti a provare il credito e, dall’altro, che la controparte avesse interrotto senza preavviso l’esecuzione dei trasporti dal mese di aprile 2012, realizzando un recesso illegittimo da un contratto quadro di trasporto; chiese quindi la revoca del decreto e il risarcimento dei danni subiti per l’affidamento dei trasporti ad altri vettori. La società di trasporti replicò che il contratto quadro non le imponeva un obbligo stabile di accettare ogni singolo ordine, che esso non era opponibile per difetto di data certa e che l’interruzione delle prestazioni era comunque giustificata dal mancato pagamento di precedenti trasporti. In primo grado il giudice ritenne valido il contratto quadro, lo considerò efficace sino al 31.12.2012, qualificò come illegittima la cessazione unilaterale dei servizi e compensò il credito monitorio con il danno riconosciuto alla committente. In appello la decisione fu confermata. In cassazione la ricorrente articolò sette motivi: 1) violazione dell’art. 6 D.Lgs. 286/2005 e dell’art. 2704 c.c., sostenendo che la data certa fosse requisito di validità del contratto; 2) violazione dell’art. 1362 c.c., per errata interpretazione del contratto quadro, che avrebbe lasciato libertà alle parti di decidere volta per volta se eseguire i singoli trasporti; 3) nullità o violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per motivazione apparente; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione nella prova del danno; 5) ancora nullità o violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per difetto di motivazione sulla prova del danno; 6) omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura del contratto, alla determinazione caso per caso dei trasporti e alla non esclusiva dei rapporti; 7) violazione del D.M. 55/2014 sulla liquidazione delle spese di appello, ritenute eccedenti i massimi tariffari applicabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso quanto ai primi sei motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la disciplina sul contratto di trasporto merci su strada richiede la data certa non come requisito di validità, ma come requisito di efficacia e di decorrenza degli effetti; ha ritenuto inammissibile il secondo perché mirava a una rivalutazione del contenuto contrattuale; ha respinto il terzo perché la sentenza impugnata conteneva comunque un percorso argomentativo comprensibile; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto per difetto di specificità e perché fondati su una critica non adeguatamente sviluppata del principio di non contestazione; ha dichiarato inammissibile il sesto perché volto in parte a una nuova lettura del contratto e in parte riferito a circostanze generiche o non decisive. Ha invece accolto il settimo motivo, rilevando che, nel giudizio di appello, il valore della causa consentiva la liquidazione solo entro il massimo tariffario previsto per le tre fasi effettivamente svolte; la liquidazione di euro 13.250,00 era quindi illegittima. La sentenza è stata cassata limitatamente alle spese di appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese di appello in euro 6.615,00 oltre accessori e compensando per metà le spese del giudizio di cassazione, con residuo a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 6 D.Lgs. n. 286/2005

    il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti

    la data certa non è qualificata come requisito di validità del contratto, ma come requisito di efficacia e di decorrenza degli effetti; può essere dimostrata anche mediante elementi esterni al testo contrattuale idonei a provarne la stipulazione in un certo momento

  • art. 2704 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la prova della data certa, ma ritenuto non idoneo a fondare la censura contro la valutazione di merito sulla stipulazione del contratto

  • art. 1362 c.c.

    invocato per sostenere una diversa interpretazione del contratto quadro, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del contenuto negoziale

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alla pretesa mancanza di motivazione; la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza di merito esponeva comunque la ratio decidendi

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione della sentenza; esclusa la nullità perché la motivazione, pur non sempre lineare, era esistente e intellegibile

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per sostenere un improprio uso del principio di non contestazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova del danno; la Corte non ha ravvisato una violazione utile, poiché la censura era formulata in modo non specifico

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    menzionato come parametro di deduzione delle violazioni di legge relative all’interpretazione del contratto, alla motivazione e alla liquidazione delle spese

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    menzionato per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    richiamato per dedurre l’omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo ha ritenuto non utilmente invocato perché le circostanze indicate erano generiche o miravano a una rivalutazione del merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come forma di trattazione camerale del ricorso

  • D.M. n. 55/2014

    utilizzato per verificare la correttezza della liquidazione dei compensi professionali; la Corte ha rideterminato le spese nei limiti tariffari applicabili

Massime di principio

  • Nel contratto di trasporto merci su strada, la previsione della data certa serve a regolare l’efficacia del rapporto e la decorrenza degli effetti, non integra di per sé un requisito di validità del contratto; la prova della stipulazione e del momento in cui essa è avvenuta può essere fornita anche mediante elementi esterni al documento contrattuale, se idonei a dimostrare con certezza l’accordo e il relativo collocamento temporale.
  • La censura di violazione dei canoni ermeneutici non può tradursi in una richiesta di nuova interpretazione del contratto: quando il ricorrente si limita a prospettare una lettura alternativa del testo negoziale e delle risultanze istruttorie, il motivo è inammissibile perché mira a un riesame del merito.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza manchi davvero di una ratio decidendi intelligibile; non ricorre se il giudice di merito, pur con argomentazione non perfettamente lineare, individua comunque il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni dell’accoglimento o del rigetto delle domande.
  • La censura sulla violazione del principio di non contestazione e sull’onere della prova deve essere specifica: occorre indicare con precisione il contenuto dei documenti, delle allegazioni e degli atti processuali rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo generico a conteggi o documenti prodotti in causa.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando i fatti indicati non siano decisivi oppure quando, sotto la veste dell’omesso esame, si richieda in realtà una diversa valutazione del contratto o delle prove.
  • In materia di liquidazione delle spese, il giudice deve rispettare i limiti tariffari applicabili al valore della controversia e alle fasi effettivamente svolte; una liquidazione superiore al massimo consentito integra violazione censurabile in cassazione e può essere corretta direttamente dalla Corte quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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