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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08973/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello alla pena di tre anni di reclusione e 12.000 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena. Con il secondo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p., nella parte in cui impone che il ricorso per cassazione sia presentato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione delle norme che richiedono la rappresentanza tecnica in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era stata proposta personalmente dall'imputato, in contrasto con il combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui è discrezionalità del legislatore richiedere la difesa tecnica per il ricorso in cassazione senza comprimere le facoltà difensive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    richiamato per affermare che l'impugnazione non può essere proposta validamente dall'imputato personalmente nel caso di ricorso per cassazione soggetto a difesa tecnica.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere presentato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sua violazione determina inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017

    norma che ha modificato l'art. 613 c.p.p., riportata nel testo come oggetto della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato dalla disciplina sulla difesa tecnica in cassazione.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    invocato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non violato dalla disciplina sulla difesa tecnica in cassazione.

  • art. 6 CEDU

    invocato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non ostativo all'obbligo di difesa tecnica nel giudizio di cassazione.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello

    precedente delle Sezioni Unite richiamato per affermare la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 613 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, quando la legge richiede la difesa tecnica, è inammissibile se proposto personalmente dall'imputato senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La previsione legislativa che riserva a un difensore cassazionista la proposizione del ricorso in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede, di per sé, il diritto di difesa o il diritto al ricorso in cassazione.
  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. è manifestamente infondata quando si contesta la necessità della rappresentanza tecnica in cassazione, poiché tale requisito non comporta una compressione illegittima delle facoltà difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di valida sottoscrizione o presentazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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