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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12438/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sosteneva che la normativa non prevede un termine per il deposito della documentazione integrativa né una sanzione collegata, pertanto la mancata produzione entro il termine indicato dal giudice non poteva determinare l'inammissibilità dell'istanza. L'istanza era stata depositata il 31/03/2018; il giudice aveva chiesto integrazione con provvedimento del 05/06/2018, notificato al difensore il 22/11/2018, fissando un termine di 30 giorni; la documentazione è stata però depositata il 15/10/2019, eccedendo ampiamente il termine.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto che, sebbene l'art. 79, comma 3, e l'art. 94, comma 1, T.U. non indichino espressamente un termine per il deposito, il giudice è legittimato a fissarne uno per evitare il protrarsi sine die del procedimento; tale termine è coerente con l'esigenza di consentire al giudice di decidere entro i dieci giorni di cui all'art. 96. Nel caso concreto il termine di 30 giorni fissato dal giudice era congruo e la documentazione è stata prodotta ben oltre tale termine, giustificando l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 79 d.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia)

    Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato

    Il giudice ha il potere-di dovere di richiedere documentazione e, in mancanza, può dichiarare l'inammissibilità; pur non essendovi termine espresso, il giudice può fissare un termine per evitare la paralisi del procedimento.

  • art. 94, comma 1 d.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia)

    In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato

    Se il richiedente non può produrre la documentazione, è ammessa la dichiarazione sostitutiva; la norma conferma l'esigenza di acquisire elementi verificabili per valutare l'istanza.

  • art. 96 d.lgs. 115/2002 (comma 1 citato)

    Il giudice decide sull'istanza entro il termine di dieci giorni da quando è stata presentata o è pervenuta l'istanza

    La previsione del termine di dieci giorni per la decisione giustifica che il giudice possa fissare un termine per l'acquisizione di documenti, onde consentire una decisione tempestiva e prevenire stallo procedimentale.

  • artt. 173 e 177 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente ma non decisivi: le censure fondate su queste norme non hanno impedito l'applicazione del potere del giudice di fissare termini per l'integrazione documentale nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 18462 del 08/03/2017, Lakhlifi)

    Secondo precedenti della Corte, dopo le modifiche del 2008 l'inosservanza del termine per la decisione sull'istanza si risolve in linea generale in una mera irregolarità, salvo che l'omissione arrechi effettiva lesione del diritto di difesa; ciò non esclude il potere del giudice di fissare termini per evitare il blocco del procedimento.

Massime di principio

  • Il giudice che richiede documentazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può legittimamente fissare un termine per il deposito, anche se la norma non detta un termine espresso, al fine di evitare la paralisi del procedimento.
  • La mancata produzione entro il termine fissato dal giudice può determinare l'inammissibilità dell'istanza quando il ritardo renda impossibile la decisione nei termini processuali e provochi uno stallo procedurale.
  • Esiste la possibilità, se il richiedente non può produrre la documentazione, di sostituirla con una dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 94, comma 1.
  • La Corte di cassazione distingue tra mera irregolarità procedurale e reale lesione del diritto di difesa: il semplice ritardo non sempre comporta nullità o annullamento se non ricorrono pregiudizi concreti.
  • Per prevenire rischi di inammissibilità, la parte che chiede il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe tempestivamente adempiere alle richieste integrative o motivare tempestivamente l'impossibilità adottando la dichiarazione sostitutiva ove possibile.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la critica alla fissazione di un termine o alla sua applicazione trova difficilmente accoglimento se il termine era ragionevole (es. 30 giorni) e il deposito avviene ben oltre la scadenza.

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