Cassazione Penale, Sentenza n. 35928/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma da parte della Corte d'appello di Milano delle condanne già pronunciate dal Tribunale di Como. Vivacqua ha rimesso un unico motivo articolato: vizio di motivazione sulla attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, travisamento delle prove, violazione del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio, omessa declaratoria di tardività della querela, estinzione per prescrizione del reato di truffa, errata qualificazione della condotta (estorsione vs minaccia), omessa declaratoria di prescrizione e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. per tenuità del fatto. Villa ha proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione sulla attendibilità delle dichiarazioni delle parti civili; 2) assenza dell'elemento oggettivo dell'estorsione e contestazione dei rapporti di dare e avere tra le parti; 3) omessa motivazione sulla qualificazione e sul ruolo del cosiddetto complice Fabio Colmegna, emerso nel processo ma non imputato alla stessa stregua; 4) difetto di adeguamento delle pene accessorie in seguito alla rideterminazione della pena principale.
La decisione
Per Vivacqua: il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ritiene congrua la valutazione dei giudici di merito, valorizzando la versione della persona offesa Marco Besseghini, supportata da riscontri (registrazioni, sms, telefonate), e rigetta le censure che sostanzialmente propongono una diversa valutazione di merito. Conseguentemente Vivacqua è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Per Villa: i primi tre motivi sono dichiarati manifestamente infondati, essendo la Corte d'Appello corretta nella valutazione della attendibilità delle persone offese e nei riscontri probatori; il quarto motivo è invece fondato: per effetto della rideterminazione della pena principale la Corte di merito non ha adeguatamente rideterminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Villa limitatamente alla pena accessoria e la ridetermina in anni cinque; per il resto il ricorso di Villa è dichiarato inammissibile. In sintesi: Vivacqua perde integralmente; Villa ottiene un annullamento parziale senza rinvio solo per la rideterminazione della pena accessoria.
Norme richiamate
La Corte richiama che le regole dell'art. 192 comma terzo c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono, se ritenute attendibili e motivate, costituire base della condanna anche se non corroborate da altre prove, purché la motivazione sulla credibilità sia più penetrante e rigorosa.
Limiti del sindacato di legittimità: in Cassazione sono deducibili vizi della motivazione quali la sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non è consentita la rinnovazione della valutazione del merito dei fatti.
Richiama la cognizione dell'appello limitata ai punti della decisione investiti dai motivi di gravame e che il giudice d'appello deve rispondere ai punti sollevati compatibilmente con la struttura della motivazione di merito.
art. 581, comma 1, lett. e) c.p.p.
Citato nel contesto della delimitazione dei punti e dei capi di imputazione investiti dall'appello; serve a definire l'ambito della cognizione di secondo grado.
Applicazione delle spese e delle sanzioni pecuniarie in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso: la Corte ha irrogato a Vivacqua il pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616.
Richiamato dalla difesa di Vivacqua come possibile causa di assoluzione per tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la questione formulata in modo generico e non l'ha esaminata.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e motivate, costituire da sole base di condanna; in presenza di tale uso il giudice deve fornire motivazione più rigorosa e, se possibile, riscontri probatori.
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere la valutazione di merito dei fatti: censure che chiedono una diversa valutazione dei riscontri probatori o della persuasività delle prove sono inammissibili se non denunciano una manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione.
- Motivi formulati in modo generico o aspecifico (es. richieste di declaratoria di prescrizione senza puntuale argomentazione) non sono esaminati in Cassazione.
- Se la pena principale viene ridotta o rideterminata in grado di giudizio successivo, è necessario che il giudice di merito ridetermini coerentemente anche le pene accessorie; in mancanza la Corte di legittimità può annullare la parte relativa alle pene accessorie per rideterminazione senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e a somme alla Cassa delle Ammende ai sensi delle norme procedurali.
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