Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18368/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà). Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e errata valutazione dei presupposti per le misure alternative, sostenendo che la positività ai test tossicologici era emersa in una fase prodromica del percorso terapeutico e che vi erano elementi positivi (assenza di reati durante gli arresti domiciliari, disponibilità verso l'Uepe); (ii) illegittimità/abnormità del provvedimento del Magistrato di sorveglianza che avrebbe revocato gli arresti domiciliari senza averne potestà, chiedendo alternativamente la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen. e deducendo la nullità del provvedimento (art. 178 lett. c) c.p.p.) per lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta e non illogica la valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza, che ha tenuto conto dei precedenti per reati di stupefacenti, della positività ai test tossicologici per tre mesi consecutivi e dell'atteggiamento dimostrato durante i colloqui (minimizzazione delle condotte, scarsa capacità di autocritica), deducendo l'inaffidabilità e l'immaturità e il fallimento della misura degli arresti domiciliari. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la legittimità del potere del Magistrato di sorveglianza di revocare gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p., qualificando tale provvedimento come misura cautelare/interinale distinta dalla sospensione prevista dall'art. 51-ter Ord. pen.; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la revoca è consentita quando sopravvengano elementi che alterano la prognosi favorevole e possono mettere a rischio la sicurezza sociale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47

    Richiamata come quadro normativo delle misure alternative alla detenzione; i benefici penitenziari non costituiscono un diritto soggettivo ma oggetto di valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza.

  • Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47-ter

    Previsione degli adempimenti e dei poteri connessi al controllo dell'esecuzione delle misure alternative; in particolare il comma 6 menziona la revoca per comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura.

  • Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 51-ter

    Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti

    La Corte distingue la sospensione provvisoria di una misura già definitivamente concessa (art. 51-ter) dalla revoca cautelare degli arresti domiciliari disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p.; la disciplina dei 30 giorni non si applica alla revoca cautelare ex art. 656 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art. 656, comma 10

    "Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza"

    L'art. 656, comma 10 legittima l'intervento del magistrato di sorveglianza nella fase interinale previa trasmissione degli atti al tribunale: il magistrato ha poteri cautelari (anche di revoca degli arresti domiciliari) quando sopravvengano elementi che alterano la prognosi favorevole.

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità invocata in relazione alla revoca degli arresti domiciliari, essendo il provvedimento cautelare legittimo.

  • Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 50 e art. 70

    Richiamati a cornice normativa delle misure alternative e della finalità rieducativa; utilizzati nel ricorso per contestare le valutazioni del Tribunale ma la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di sorveglianza.

Massime di principio

  • I benefici penitenziari (misure alternative) non costituiscono un diritto soggettivo del condannato ma sono subordinati a valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza, ancorata ai presupposti di legge e alla finalità rieducativa e di prevenzione
  • La ripetuta positività a test tossicologici e la presenza di precedenti specifici sono elementi oggettivi che possono giustificare il rigetto delle richieste di misure alternative per inaffidabilità e rischio di recidiva
  • Il Magistrato di sorveglianza può adottare provvedimenti di revoca degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p. come misura cautelare/interinale quando sopravvengano comportamenti che modificano il giudizio prognostico favorevole
  • La revoca cautelare ex art. 656 c.p.p. è distinta dalla sospensione provvisoria prevista dall'art. 51-ter Ord. pen.; la disciplina del termine di 30 giorni prevista per la sospensione non si applica automaticamente alla revoca cautelare degli arresti domiciliari
  • In valutazioni difensive contro un rigetto di misure alternative è rischioso fare una mera riconsiderazione dei fatti: la Corte di Cassazione dà ampio spazio alla motivazione del giudice di merito, purché non manifestamente illogica o fondata su travisamento evidente degli elementi probatori
  • La disponibilità formale a percorsi terapeutici non sopperisce automaticamente alla prova di comportamenti concreti e ripetuti (es. test tossicologici positivi) che dimostrino l'inefficacia o il fallimento delle misure meno afflittive

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.