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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31005/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il condannato impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga dell'ulteriore prosecuzione del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. Il ricorso deduceva violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. e dell'art. 125 c.p.p., oltre a motivazione apparente, sostenendo in sostanza che fosse sopravvenuta la cessazione della consorteria criminale di riferimento e che mancassero i presupposti di attualità della pericolosità e dei collegamenti con l'associazione. Con memoria successiva venivano riproposte e approfondite le medesime censure, anche mediante contestazione dell'attualità operativa del sodalizio e valorizzazione di elementi istruttori e provvedimenti riguardanti terzi. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte già esaminate dal Tribunale di sorveglianza e che, comunque, investissero la motivazione e la ricostruzione in fatto, mentre nel giudizio di legittimità contro provvedimenti di applicazione o proroga del 41-bis è deducibile la sola violazione di legge, con il solo limite dell'assoluta carenza di motivazione, qui esclusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il controllo di legittimità sul provvedimento del Tribunale di sorveglianza in materia di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis è limitato alla violazione di legge e alla sola eventuale mancanza grafica o assoluta carenza di motivazione, non ravvisata nel caso concreto. Ha inoltre osservato che il Tribunale aveva motivato in modo non apparente circa la perdurante vitalità del sodalizio, il ruolo apicale del ricorrente, il suo curriculum criminale e la mancata dissociazione, mentre le ulteriori doglianze tendevano a sollecitare una nuova valutazione del merito o a dedurre un travisamento delle fonti istruttorie, profilo non deducibile in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.

    avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza in materia di applicazione o proroga del regime differenziato è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge; il sindacato sulla motivazione è limitato all'assoluta carenza di motivazione.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato dalla parte ricorrente come parametro di censura sulla motivazione; la Corte, però, ribadisce che in questa sede non sono deducibili vizi motivazionali diversi dall'assoluta carenza di motivazione.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    norma che disciplina il regime detentivo differenziato e la sua proroga, la cui permanenza presuppone l'attualità della capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di riferimento.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in tema di applicazione o proroga del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge; non è consentita una generale censura di merito sulla motivazione.
  • Il vizio motivazionale deducibile in cassazione in tale materia è soltanto l'assoluta carenza di motivazione, da intendersi come mancanza grafica o come testo privo dei requisiti minimi di logicità e comprensibilità del percorso decisionale.
  • Ai fini della proroga del 41-bis è sufficiente accertare che la capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di riferimento non sia venuta meno; tale verifica richiede una valutazione di merito fondata su indici fattuali sintomatici dell'attualità del pericolo.
  • La permanenza della pericolosità può essere desunta da elementi quali il profilo criminale del soggetto, il ruolo rivestito nel sodalizio, la perdurante operatività dell'associazione e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni.
  • Le doglianze che mirano a una rivalutazione delle risultanze istruttorie o a contestare un preteso travisamento delle prove non sono scrutinabili nel ricorso per cassazione quando la legge consente soltanto il controllo sulla violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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