Cassazione Penale, Sentenza n. 06107/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna la conferma in appello della condanna per tentata estorsione aggravata e per il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis). Le censure principali riguardano: 1) omessa acquisizione delle dichiarazioni di un agente di polizia municipale ritenute decisive; 2) mancata rinnovazione dell'istruttoria dopo la riforma dell'assoluzione di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 3-bis); 3) difetto di motivazione e mancato confronto con i motivi di gravame; 4) carenza motivazionale sulla qualificazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1); 5) errata applicazione della recidiva (art. 99, quarto comma) e relativa determinazione del trattamento sanzionatorio; 6) difetto di motivazione nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche; 7) mancata indicazione del dettaglio degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendoli manifestamente infondati o inammissibili, confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Ha però accolto il quinto motivo: ha ritenuto erronea la qualificazione della recidiva come "reiterata" (art. 99, quarto comma) perché dal casellario risultava una sola condanna irrevocabile per reato ex art. 416-bis; la recidiva correttamente configurabile era la specifica infraquinquennale (art. 99, terzo comma). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla pronuncia sulla recidiva e alle eventuali conseguenze sul trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su tale profilo. Sono confermate le restanti censure dell'ufficio giudicante: in particolare la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta sufficientemente motivata dalla Corte territoriale; non è intervenuta estinzione per prescrizione. Sono inoltre liquidate spese in favore delle parti civili per complessivi euro 3.000.
Norme richiamate
L'aggravante "metodo mafioso" è interpretabile in senso oggettivo: non richiede l'appartenenza a un'associazione mafiosa, ma l'utilizzo di modalità di intimidazione e di manifestazioni di forza evocative dell'agire mafioso; rilevano le modalità plateali e l'effetto intimidatorio sulle vittime
Richiamato come riferimento per la nozione di condizioni intimidatorie e per distinguere l'esistenza di associazioni mafiose dalle modalità di 'metodo mafioso' evocabili anche da soggetti non associati
La nozione di "atti di concorrenza" comprende anche atti compiuti nell'esercizio di attività commerciale con violenza o minaccia idonei a ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente; può concorrere con il reato di estorsione quando ricorrono gli elementi di entrambi
art. 99 cod. pen. (terzo e quarto comma)
Distinzione tra recidiva specifica infraquinquennale (aumento della metà) e recidiva reiterata (quarto comma, aumento più grave): la Corte ha ritenuto che per applicare la recidiva reiterata occorrano più condanne irrevocabili, verificando il casellario giudiziale
art. 603 cod. proc. pen. (e comma 3-bis)
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: obbligatoria solo quando la corte d'appello debba rivalutare direttamente prove dichiarative espletate oralmente in primo grado che siano state decisive per l'assoluzione e la cui diversa valutazione impone la rinnovazione; non è necessaria quando la riforma si fonda su diversa interpretazione giuridica di circostanze di fatto non controverse
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei giudici di merito: la Cassazione verifica la presenza di motivazione effettiva, non manifesta illogicità o contraddittorietà, senza sostituirsi al libero apprezzamento del merito
Criteri di commisurazione della pena e dovere di motivazione: più il giudice si discosta dal minimo edittale, più deve indicare i criteri rilevanti tra quelli dell'art. 133; motivazione può essere desunta anche dal contesto argomentativo complessivo
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Aumento per circostanze ad effetto speciale: l'applicazione deve essere motivata case-by-case, ma nel caso concreto è stato assorbito dal rinvio per la correzione della recidiva
Regole sulla continuazione e cumulazione delle pene: la Corte richiede motivazione adeguata soprattutto quando gli aumenti sono significativi; per aumenti esigui la motivazione distinta non sempre è necessaria
art. 160 e 157 cod. pen. (prescrizione)
Per reati aggravati ex art. 416-bis.1 non opera il termine massimo di prescrizione; la prescrizione matura solo al decorrere del termine minimo da ciascun atto interruttivo
Distinzione tra prove dichiarative orali e prove documentali: la norma è richiamata nel quadro della definizione di "prova dichiarativa" ai fini dell'art. 603 comma 3-bis
Corte EDU – giurisprudenza
La Corte europea è stata richiamata per il principio che la rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative è richiesta solo quando la corte d'appello effettivamente rivaluti i fatti provati in primo grado; diversa valutazione di questioni giuridiche non determina violazione dell'art. 6 CEDU
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è un rimedio eccezionale: va disposta solo se la corte d'appello deve riassumere e rivalutare testimonianze orali decisive che giustificano la riforma dell'assoluzione; non è necessaria quando la riforma derivi da diversa qualificazione giuridica di fatti già accertati
- La circostanza aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche a soggetti non appartenenti a un'associazione mafiosa se le modalità della condotta e l'effetto intimidatorio evocano la forza tipica delle consorterie mafiose; la valutazione richiede motivazione sulle modalità concrete e sull'impatto intimidatorio
- Prima di contestare una recidiva aggravata è essenziale verificare il casellario giudiziale: la recidiva reiterata (art. 99, quarto comma) richiede più condanne irrevocabili; errore di qualificazione della recidiva può comportare annullamento parziale e rinvio
- In sede di determinazione della pena il giudice deve motivare adeguatamente lo scostamento dai parametri edittali e l'applicazione di aumenti speciali; tuttavia, per aumenti di modesta entità o quando la pena complessiva è vicina al minimo, la necessità di motivazione dettagliata è attenuata
- Le censure in cassazione che ripropongono pedissequamente i motivi già sollevati e motivatamente respinti in appello sono spesso inammissibili: il ricorrente deve indicare profili di diritto e di motivazione specifici e differenti rispetto al giudizio di merito
- Nelle contestazioni relative a prove non acquisite in appello, è utile dimostrare in modo puntuale e concreto la rilevanza decisiva della prova richiesta per la decisione, indicando perché le risultanze già raccolte sono insufficienti
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