Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06107/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna la conferma in appello della condanna per tentata estorsione aggravata e per il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis). Le censure principali riguardano: 1) omessa acquisizione delle dichiarazioni di un agente di polizia municipale ritenute decisive; 2) mancata rinnovazione dell'istruttoria dopo la riforma dell'assoluzione di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 3-bis); 3) difetto di motivazione e mancato confronto con i motivi di gravame; 4) carenza motivazionale sulla qualificazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1); 5) errata applicazione della recidiva (art. 99, quarto comma) e relativa determinazione del trattamento sanzionatorio; 6) difetto di motivazione nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche; 7) mancata indicazione del dettaglio degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendoli manifestamente infondati o inammissibili, confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Ha però accolto il quinto motivo: ha ritenuto erronea la qualificazione della recidiva come "reiterata" (art. 99, quarto comma) perché dal casellario risultava una sola condanna irrevocabile per reato ex art. 416-bis; la recidiva correttamente configurabile era la specifica infraquinquennale (art. 99, terzo comma). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla pronuncia sulla recidiva e alle eventuali conseguenze sul trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su tale profilo. Sono confermate le restanti censure dell'ufficio giudicante: in particolare la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta sufficientemente motivata dalla Corte territoriale; non è intervenuta estinzione per prescrizione. Sono inoltre liquidate spese in favore delle parti civili per complessivi euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante "metodo mafioso" è interpretabile in senso oggettivo: non richiede l'appartenenza a un'associazione mafiosa, ma l'utilizzo di modalità di intimidazione e di manifestazioni di forza evocative dell'agire mafioso; rilevano le modalità plateali e l'effetto intimidatorio sulle vittime

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato come riferimento per la nozione di condizioni intimidatorie e per distinguere l'esistenza di associazioni mafiose dalle modalità di 'metodo mafioso' evocabili anche da soggetti non associati

  • art. 513-bis cod. pen.

    La nozione di "atti di concorrenza" comprende anche atti compiuti nell'esercizio di attività commerciale con violenza o minaccia idonei a ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente; può concorrere con il reato di estorsione quando ricorrono gli elementi di entrambi

  • art. 99 cod. pen. (terzo e quarto comma)

    Distinzione tra recidiva specifica infraquinquennale (aumento della metà) e recidiva reiterata (quarto comma, aumento più grave): la Corte ha ritenuto che per applicare la recidiva reiterata occorrano più condanne irrevocabili, verificando il casellario giudiziale

  • art. 603 cod. proc. pen. (e comma 3-bis)

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: obbligatoria solo quando la corte d'appello debba rivalutare direttamente prove dichiarative espletate oralmente in primo grado che siano state decisive per l'assoluzione e la cui diversa valutazione impone la rinnovazione; non è necessaria quando la riforma si fonda su diversa interpretazione giuridica di circostanze di fatto non controverse

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei giudici di merito: la Cassazione verifica la presenza di motivazione effettiva, non manifesta illogicità o contraddittorietà, senza sostituirsi al libero apprezzamento del merito

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena e dovere di motivazione: più il giudice si discosta dal minimo edittale, più deve indicare i criteri rilevanti tra quelli dell'art. 133; motivazione può essere desunta anche dal contesto argomentativo complessivo

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Aumento per circostanze ad effetto speciale: l'applicazione deve essere motivata case-by-case, ma nel caso concreto è stato assorbito dal rinvio per la correzione della recidiva

  • art. 81 cod. pen.

    Regole sulla continuazione e cumulazione delle pene: la Corte richiede motivazione adeguata soprattutto quando gli aumenti sono significativi; per aumenti esigui la motivazione distinta non sempre è necessaria

  • art. 160 e 157 cod. pen. (prescrizione)

    Per reati aggravati ex art. 416-bis.1 non opera il termine massimo di prescrizione; la prescrizione matura solo al decorrere del termine minimo da ciascun atto interruttivo

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Distinzione tra prove dichiarative orali e prove documentali: la norma è richiamata nel quadro della definizione di "prova dichiarativa" ai fini dell'art. 603 comma 3-bis

  • Corte EDU – giurisprudenza

    La Corte europea è stata richiamata per il principio che la rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative è richiesta solo quando la corte d'appello effettivamente rivaluti i fatti provati in primo grado; diversa valutazione di questioni giuridiche non determina violazione dell'art. 6 CEDU

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è un rimedio eccezionale: va disposta solo se la corte d'appello deve riassumere e rivalutare testimonianze orali decisive che giustificano la riforma dell'assoluzione; non è necessaria quando la riforma derivi da diversa qualificazione giuridica di fatti già accertati
  • La circostanza aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche a soggetti non appartenenti a un'associazione mafiosa se le modalità della condotta e l'effetto intimidatorio evocano la forza tipica delle consorterie mafiose; la valutazione richiede motivazione sulle modalità concrete e sull'impatto intimidatorio
  • Prima di contestare una recidiva aggravata è essenziale verificare il casellario giudiziale: la recidiva reiterata (art. 99, quarto comma) richiede più condanne irrevocabili; errore di qualificazione della recidiva può comportare annullamento parziale e rinvio
  • In sede di determinazione della pena il giudice deve motivare adeguatamente lo scostamento dai parametri edittali e l'applicazione di aumenti speciali; tuttavia, per aumenti di modesta entità o quando la pena complessiva è vicina al minimo, la necessità di motivazione dettagliata è attenuata
  • Le censure in cassazione che ripropongono pedissequamente i motivi già sollevati e motivatamente respinti in appello sono spesso inammissibili: il ricorrente deve indicare profili di diritto e di motivazione specifici e differenti rispetto al giudizio di merito
  • Nelle contestazioni relative a prove non acquisite in appello, è utile dimostrare in modo puntuale e concreto la rilevanza decisiva della prova richiesta per la decisione, indicando perché le risultanze già raccolte sono insufficienti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.