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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25844/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Milioni, notaio, era stato condannato in primo grado per il reato di peculato continuato (art. 314 c.p.) per essersi, tra ottobre 2008 e maggio 2010, appropriato delle somme consegnategli dai clienti per il pagamento dell'imposta di registro su numerosi atti da lui rogati, omettendo di versare le imposte all'Agenzia delle Entrate e compilando false attestazioni di avvenuta registrazione (66 atti). Con ricorso in Cassazione il Milioni deduceva: vizio di motivazione (la Corte d'appello non avrebbe spiegato perché si fosse appropriato delle somme, mancando prova dell'uso del denaro); violazione di legge rispetto all'art. 314 c.p. (la condotta sarebbe stata al più colposa o un ritardo, non appropriazione dolosa); vizio di motivazione sulla determinazione della pena (quantificazione e computo); violazione dell'art. 133 c.p. per una pena ritenuta ingiusta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché le doglianze miravano a rinnovare la valutazione delle prove e a proporre una diversa lettura dei fatti già esaminata e motivata dalla Corte territoriale, la quale aveva accertato la falsificazione delle attestazioni e la condotta 'uti dominus' del notaio attestata anche dal fatto che in altri atti dello stesso periodo il notaio aveva invece regolarmente registrato e versato le imposte. Il Collegio ha confermato il principio secondo cui l'appropriazione in caso di omesso versamento si realizza quando si verifica l'interversione del titolo del possesso, che può emergere anche da comportamenti attivi (es. falsificazioni). Il terzo motivo (errore di computo della pena) è dichiarato inammissibile per carenza di interesse poiché il presunto errore aveva prodotto un risultato più favorevole per l'imputato. Il quarto motivo è inammissibile perché riguarda una questione non dedotta in appello (art. 606, comma 3, c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    L'appropriazione di somme riscosse dal pubblico ufficiale a titolo di imposte si realizza non per il mero ritardo nel versamento, ma quando sussiste l'interversione del titolo del possesso: questa può risultare anche da atti positivi del pubblico ufficiale (es. falsificazione di attestazioni) che dimostrano la volontà di comportarsi uti dominus

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    Richiamato con riferimento alla doglianza sulla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto fondata l'applicazione dei criteri richiamati dai giudici di merito e non ha rilevato un errore che comporti ripensamento

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità delle censure in Cassazione su questioni non prospettate nei motivi di appello: la Corte ha escluso la devoluzione in Cassazione di temi non sottoposti al giudice di merito

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norme richiamate solo in ordine alla modalità di svolgimento dell'udienza (procedimento trattato con le forme previste per le udienze a distanza o semplificate in materia di emergenza sanitaria)

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6: Sez. 6, n. 16786/2021; Sez. 6, n. 5233/2019; Sez. 6, n. 38339/2022)

    Richiamati principi interpretativi secondo cui, nel peculato da omesso versamento, l'interversione del titolo di possesso può essere desunta da indici di contesto e da comportamenti attivi; la mera ritenzione non è sempre sufficiente senza elementi che dimostrino la volontà appropriativa

Massime di principio

  • In ipotesi di omesso versamento di somme riscosse per imposte, per integrare il peculato è necessario accertare l'interversione del titolo del possesso: ciò può emergere non solo da un ritardo, ma da atti diretti a occultare o a far apparire assolto l'obbligo (es. falsificazione di registrazioni)
  • Le valutazioni sulla provenienza e sull'uso del denaro e la ricostruzione delle vicende probatorie sono di competenza del giudice di merito; la Cassazione non ammette censure che mirino soltanto a una rivalutazione del materiale probatorio senza dimostrare un vizio logico-giuridico manifesto
  • Questioni di diritto e di motivazione devono essere sollevate specificamente in appello per poter essere esaminate in Cassazione; doglianze nuove o generiche sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Un errore di calcolo della pena che risulti favorevole all'imputato non gli conferisce interesse ad impugnare la decisione (mancanza di situazione lesiva della propria sfera giuridica)
  • La presenza di comportamenti differenti rispetto a fattispecie contemporanee (es. registrazioni regolari per altri atti) può essere utilizzata come elemento contestuale per inferire la volontà appropriativa del pubblico ufficiale

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