Cassazione Civile, Ordinanza n. 11734/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due eredi impugnavano separatamente le cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 sui modelli 730/2011, con cui l'Ufficio recuperava la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio fruita in vita dalla loro dante causa. La pretesa si fondava sul fatto che, alla morte dell'avente diritto, la detrazione si trasmette per intero all'erede solo se questi conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile; nella specie gli immobili erano locati a terzi. I ricorrenti sostenevano che la nozione di detenzione materiale e diretta andasse interpretata in senso non meramente letterale, compatibilmente con gli artt. 2, 3, 42 e 117 Cost., perché la disciplina determinerebbe un'irragionevole disparità tra successione mortis causa e trasferimento inter vivos e comprimerebbe indebitamente il diritto di proprietà. In cassazione deducevano, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 5, della L. 289/2002 letto alla luce dei parametri costituzionali invocati, insistendo anche sulla necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la parte del motivo che, in sostanza, si risolveva nella richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale, perché la scelta di rimettere la questione alla Corte costituzionale appartiene al giudice e non può costituire autonomo motivo di ricorso per cassazione. Ha inoltre affermato che, anche volendo intendere la censura come rivolta contro l'interpretazione dell'art. 2, comma 5, L. 289/2002, essa era infondata: la locuzione "detenzione materiale e diretta" richiede che l'erede utilizzi personalmente e materialmente l'immobile, con esclusione della detenzione per interposta persona, sicché la mera locazione a terzi esclude il trasferimento del beneficio. La Corte ha anche escluso la non manifesta fondatezza della questione di costituzionalità prospettata, richiamando il principio di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289
"In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene."
La disposizione va letta in senso letterale: il beneficio si trasferisce solo se l'erede abbia la concreta disponibilità materiale e personale dell'immobile, non essendo sufficiente una detenzione mediata o per il tramite di terzi.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del controllo formale da cui è scaturita la cartella di pagamento.
art. 2 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno di una lettura costituzionalmente orientata; la Corte ritiene la doglianza non idonea a sovvertire il dato letterale della norma agevolativa.
art. 3 Cost.
Invocato per denunciare l'asserita irragionevolezza della disciplina; la Corte non ravvisa una pluralità di opzioni interpretative che consenta l'interpretazione costituzionalmente orientata.
art. 42 Cost.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la lesione del diritto di proprietà; la Corte esclude che il mancato trasferimento dell'agevolazione incida in modo indebito sul diritto dominicale.
art. 117 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in connessione con i parametri convenzionali, senza esito favorevole.
art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87
La questione di legittimità costituzionale incidentale è rimessa al potere del giudice, non essendo azionabile come motivo autonomo di ricorso per cassazione.
art. 24, comma 2, L. 11 marzo 1953, n. 87
La questione di costituzionalità può essere proposta o riproposta in ogni stato e grado, purché rilevante e non manifestamente infondata, ma sempre in connessione con questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni..."; "Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie... per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende."
La disciplina fiscale contestata rientra nell'ampio margine di discrezionalità statale in materia tributaria e non è dimostrata una violazione del diritto di proprietà.
Massime di principio
- Le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a casi non riconducibili al loro significato letterale.
- La locuzione "detenzione materiale e diretta" dell'immobile, ai fini del trasferimento agli eredi di una detrazione edilizia, richiede un uso personale e immediato del bene da parte dell'erede, escludendo la mera disponibilità mediata o il godimento da parte di terzi.
- In cassazione non è ammissibile un motivo di ricorso che si risolva esclusivamente nella richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale, perché tale valutazione spetta al giudice del merito o del giudizio in cui la questione sorge.
- La denuncia di contrasto con i parametri costituzionali o convenzionali non può fondarsi su letture manipolative della norma quando il dato letterale sia univoco; in tal caso, il giudice non può sostituirsi al legislatore.
- Le agevolazioni fiscali collegate a un bene ereditario si trasmettono agli eredi solo nei limiti espressamente previsti dalla legge, senza che il subentro mortis causa comporti automaticamente il trasferimento di benefici non ancora integralmente fruiti.
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