Cassazione Penale, Sentenza n. 27023/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto avverso un provvedimento disciplinare. Il difensore di Attanasio ha censurato la declaratoria di inammissibilità sostenendo che il Presidente non aveva il potere di pronunciarsi in tal senso, invocando la violazione degli artt. 666 e 667 c.p.p. e dell'art. 35-bis dell'ordinamento penitenziario, nonché l'art. 24 Cost., e lamentando carenza di specificità e violazione del principio della perpetuatio iurisdictionis.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non potesse pronunciare decreto ex art. 666, comma 2, c.p.p., dichiarando inammissibile il reclamo che, invece, deve essere qualificato come impugnazione devoluta all'organo collegiale del Tribunale di sorveglianza. La declaratoria di inammissibilità del Presidente è stata considerata nulla per violazione delle norme sulla costituzione del giudice (nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p.) e la decisione è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio, da svolgersi previa instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 666, commi 3 e ss., in relazione all'art. 678 c.p.p. La Corte ha altresi chiarito che l'applicazione de plano dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è limitata a richieste identiche a precedenti rigetti o evidentemente prive dei presupposti di legge e non può riguardare il reclamo al tribunale di sorveglianza.
Norme richiamate
Consente il decreto di inammissibilità de plano per richiesta identica o manifestamente priva dei requisiti; la Corte ha rilevato che tale disciplina non si applica al reclamo quale impugnazione devoluta al tribunale di sorveglianza.
Elenca i casi tassativi di inammissibilità che devono essere decisi con ordinanza dal giudice dell'impugnazione; da qui la conclusione che la declaratoria di inammissibilità spetta all'organo collegiale.
Norma sulla nullità assoluta per violazione delle norme sulla costituzione del giudice; applicata per ritenere nullo il decreto emesso dal Presidente.
Prevede la rilevabilità di ufficio di talune nullità; la Corte ne trae fondamento per rilevare d'ufficio la nullità del decreto impugnato.
art. 69, comma 6, lett. a), legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
Indica la disciplina dei provvedimenti in materia disciplinare e i rimedi; nel caso il reclamo avverso la decisione del magistrato di sorveglianza rientra nella materia disciplinare e nella procedura di cui all'art. 35-bis.
Attribuisce al tribunale di sorveglianza il potere di esaminare e decidere il reclamo avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza; la Corte lo invoca per sostenere la competenza dell'organo collegiale.
Disciplina i provvedimenti disciplinari e i relativi rimedi interni; è richiamata nella qualificazione del reclamo come strumento impugnatorio da trattare collegialmente.
Riguarda i provvedimenti del magistrato di sorveglianza nella materia disciplinare; il reclamo proposto contro tali provvedimenti si configura come impugnazione al tribunale.
Richiamato in relazione alla disciplina procedurale da seguire per lo svolgimento del nuovo giudizio e per il contraddittorio nella fase di impugnazione.
art. 24 Cost.
Principio del giusto processo e del diritto di difesa invocato dal ricorrente: la Corte valorizza il requisito del contraddittorio e della decisione da parte dell'organo competente.
Massime di principio
- Il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso decisioni del magistrato di sorveglianza è qualificabile come impugnazione e deve essere deciso dall'organo collegiale del tribunale, non dal presidente con decreto ex art. 666 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 666, comma 2, c.p.p. è limitata a richieste identiche a precedenti rigetti o manifestamente prive dei presupposti di legge e non può essere applicata per sopprimere il diritto di impugnare decisioni del magistrato di sorveglianza.
- La violazione delle norme sulla costituzione del giudice determina nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio, con conseguente annullamento del provvedimento e rinvio per nuovo giudizio.
- I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità devono essere sufficientemente motivati e chiari, in modo da permettere al destinatario di comprendere le ragioni del rigetto e tutelare il diritto di difesa.
- In situazioni simili, è necessaria la instaurazione del contraddittorio e l'esame collegiale della questione; in difetto, la decisione è esposta a censura per nullità.
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