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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02602/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un detenuto aveva proposto reclamo ex art. 35-bis ord. pen. contro il diniego del D.A.P. alla sua domanda di trasferimento in altro istituto penitenziario. Il magistrato di sorveglianza di Torino aveva respinto il reclamo. Con ricorso per cassazione il detenuto deduceva violazione di legge, richiamando gli artt. 35-bis e 42 ord. pen., nonché gli artt. 29 Cost. e 6 CEDU, oltre a vizio di motivazione per essere stato ignorato il carattere, a suo dire, del tutto immotivato del trasferimento disposto dall'amministrazione penitenziaria. La censura mirava a contestare la legittimità del diniego di trasferimento e la sua asserita mancanza di motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il diniego di trasferimento del detenuto abbia natura squisitamente amministrativa e rientri nella competenza esclusiva dell'amministrazione penitenziaria. Ha quindi escluso che il provvedimento incida su diritti soggettivi del detenuto, incidendo solo sulle modalità di esercizio del diritto alla detenzione, rimesse alla discrezionalità amministrativa per esigenze di ordine e disciplina interne. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    è richiamato come base del reclamo avverso il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria, ma la Corte ne ribadisce l'inapplicabilità a un sindacato pieno su un diniego di trasferimento che resta nella sfera discrezionale amministrativa.

  • art. 42 ord. pen.

    è invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazione, ritenendo il trasferimento materia rimessa all'amministrazione penitenziaria.

  • art. 29 Cost.

    è richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma non viene ritenuto idoneo a incidere sulla discrezionalità amministrativa in tema di trasferimento penitenziario.

  • art. 6 CEDU

    è invocato dal ricorrente, ma non è ritenuto pertinente a fondare il sindacato richiesto sul diniego di trasferimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    è applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diniego di trasferimento di un detenuto in altro istituto penitenziario ha natura amministrativa e spetta in via esclusiva all'amministrazione penitenziaria.
  • Il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. non consente un sindacato pieno su provvedimenti che non incidono su diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio della detenzione rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare, senza fondamento giuridico idoneo, una decisione rientrante nella discrezionalità amministrativa penitenziaria, il ricorso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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