Cassazione Penale, Ordinanza n. 32176/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato responsabile dal Tribunale del delitto previsto dall'art. 497-bis, primo e secondo comma, c.p., per avere contraffatto una carta d'identità italiana. La Corte di appello di Roma aveva riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla rideterminazione della pena, riconoscendo la diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha sostenuto che la Corte di appello non avesse valutato plurimi elementi favorevoli e avesse erroneamente qualificato come comportamento reticente il silenzio da lui mantenuto nel giudizio di appello, celebrato oltre tredici anni dopo il fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, rilevando che la motivazione del giudice di merito era priva di evidenti illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello, la quale aveva valorizzato il carattere neutro dell'ammissione dei fatti, già ricostruiti dagli accertamenti di polizia, il silenzio dell'imputato su alcune circostanze a lui note e i precedenti giudiziari maturati dopo il fatto. Secondo la Corte, il comportamento ritenuto reticente era di per sé idoneo a escludere la concessione delle attenuanti generiche. All'inammissibilità è conseguita la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 497-bis, primo e secondo comma, c.p.
Norma incriminatrice applicata per la contraffazione di una carta d'identità italiana.
Disposizione in base alla quale la Corte di appello aveva riconosciuto la diminuente e rideterminato la pena.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti; è sufficiente che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando gli altri implicitamente disattesi o superati.
- La censura relativa alla valutazione degli elementi posti a fondamento del diniego delle attenuanti generiche non è ammissibile in cassazione quando si risolve in una diversa lettura del merito e la motivazione della sentenza impugnata è esente da evidenti illogicità.
- L'ammissione dei fatti può essere considerata elemento neutro quando gli stessi siano già stati ricostruiti mediante accertamenti di polizia eseguiti nell'immediatezza e non rappresentino un contributo significativo all'accertamento della responsabilità.
- Il comportamento reticente dell'imputato, consistente nel silenzio su circostanze a lui note, può essere valorizzato dal giudice di merito quale elemento idoneo a escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
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