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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11339 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 106/01/2013 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 24 settembre 2013, che aveva confermato la decisione di primo grado sul difetto di giurisdizione del giudice tributario. La controversia riguardava le opposizioni alle ordinanze-ingiunzione del 20 ottobre 2009, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato sanzioni ai sensi dell’art. 53, commi 11 e 15, del D.Lgs. n. 165/2001, per l’omessa comunicazione nei termini dei compensi corrisposti a dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti incaricati di dirigere i lavori di costruzione di un parcheggio interrato. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2015, che ha dichiarato incostituzionale la norma su cui si fondavano le sanzioni, l’Agenzia ha annullato in autotutela le ingiunzioni il 16 dicembre 2015. Le parti hanno quindi chiesto concordemente la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’annullamento in autotutela delle ordinanze-ingiunzione aveva fatto cessare la materia del contendere e l’interesse a impugnare deve sussistere anche al momento della decisione. Le spese del giudizio sono state interamente compensate, anche in ragione della natura della controversia e della richiesta concorde delle parti. La Corte ha inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002: l’inammissibilità era sopravvenuta, non originaria, e il ricorso era stato ammissibilmente proposto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, commi 11 e 15

    La disposizione era stata indicata come fondamento delle sanzioni per la mancata comunicazione dei compensi; la norma sanzionatoria è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 98/2015 e, conseguentemente, l’Agenzia ha annullato in autotutela le ingiunzioni. La decisione di Cassazione non ne interpreta autonomamente il contenuto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    L'applicabilità della indicata norma non può quindi estendersi a ricorsi che diventano inammissibili dopo essere stati (ammissibilmente) proposti.

    L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l’inammissibilità dell’impugnazione sopravviene dopo la sua proposizione, anziché sussistere fin dall’origine.

Massime di principio

  • L’interesse a impugnare deve permanere fino al momento della decisione. Se, durante il giudizio, l’atto contestato viene annullato e la controversia perde il proprio oggetto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’inammissibilità sopravvenuta, dovuta a fatti intervenuti dopo la proposizione di un ricorso originariamente ammissibile, non comporta il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
  • La cessazione della materia del contendere può giustificare la compensazione integrale delle spese, in particolare quando le parti la chiedono concordemente e ricorrono ragioni legate alla natura della controversia.

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