Cassazione Civile, Ordinanza n. 32286/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto qualificato dalla corte di merito come mandato, collegato a un conto corrente di corrispondenza, in forza del quale una banca aveva l’incarico di incassare quote versate dagli associati di un’associazione e di accreditarle su un rapporto intestato a quest’ultima. La corte d’appello ha condannato la banca a corrispondere oltre un milione di euro, ritenendo che tale importo rappresentasse le somme incamerate e non restituite, dovute in esecuzione del rapporto contrattuale. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha denunciato la violazione degli artt. 1441 e 1442 c.c. e dell’art. 180 c.p.c. previgente, sostenendo che la corte d’appello avesse errato nel considerare tardiva e quindi inammissibile l’eccezione di annullabilità per errore essenziale sulla persona dell’altro contraente; 2) ha dedotto la nullità del mandato e del conto corrente per illiceità della causa o contrarietà a norme imperative, assumendo che l’associazione avesse indotto in errore la banca sulla propria identità per incassare somme dovute ad altra associazione; 3) ha contestato, ai sensi degli artt. 1713, 1832 e 1852 c.c., la statuizione secondo cui le somme riscosse dovessero essere restituite all’associazione; 4) ha lamentato l’omesso esame del fatto decisivo relativo al mancato accreditamento delle somme sul conto corrente. L’associazione ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione delle norme processuali e sostanziali indicate in relazione all’esclusione, dal credito riconosciuto, delle somme che la banca aveva restituito ad alcuni associati richiedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che, nel regime processuale anteriore alla riforma del 2005, la tardiva costituzione del convenuto non comportava decadenza dalla proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, che potevano essere sollevate entro il termine di cui all’art. 180, comma 2, c.p.c. o nell’intervallo tra prima comparizione e trattazione. Poiché la banca si era costituita comunque per l’udienza di prima comparizione, sia pure oltre il termine a ritroso, l’eccezione di annullabilità non poteva essere dichiarata inammissibile. È stato invece rigettato il secondo motivo, perché i fatti allegati non erano idonei a fondare la nullità per illiceità della causa: la finalità illecita eventualmente perseguita da una parte, estranea al regolamento contrattuale, non incide di per sé sulla causa tipica dei negozi, né il dolo/truffa della controparte determina automaticamente nullità del contratto. Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato in relazione all’eccezione di annullabilità del contratto, proponibile dalla parte nel cui interesse l’annullamento è stabilito
richiamato per il regime di prescrizione/esperibilità dell’azione di annullamento e delle eccezioni correlate
nel testo previgente, la tardiva costituzione del convenuto non precludeva la proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, da far valere nel termine assegnato dal giudice
richiamato per sostenere la dedotta nullità del contratto per illiceità della causa o contrarietà a norme imperative, ma la Corte ne esclude l’applicazione al caso concreto
artt. 1713 c.c., 1832 c.c., 1852 c.c.
richiamati per contestare la restituzione delle somme incassate dalla banca e la gestione del rapporto di conto corrente e mandato
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel ricorso incidentale come parametro dell’attività decisoria del giudice
richiamato nel ricorso incidentale in tema di valutazione delle risultanze di causa
artt. 1732, 1833, 1856, 2697 c.c.
richiamati nel ricorso incidentale per contestare la quantificazione del credito e la ripartizione dell’onere probatorio
richiamato per il deposito della memoria in sede camerale
Massime di principio
- Nel regime processuale anteriore alla riforma del 2005, la tardiva costituzione del convenuto oltre il termine a ritroso non comportava automaticamente decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, purché tali eccezioni fossero dedotte entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 180, comma 2, c.p.c. previgente o comunque nel segmento processuale tra prima comparizione e trattazione.
- La nullità per illiceità della causa non può essere desunta da fatti o finalità illecite estranee al contenuto e alla funzione tipica del contratto, se non si dimostra che la ragione concreta del negozio, quale perseguita da entrambe le parti, sia contraria a norme imperative o all’ordine pubblico.
- La condotta fraudolenta della controparte, anche se penalmente rilevante, non determina di per sé la nullità del contratto; essa può semmai rilevare come vizio del consenso o in altra diversa forma di invalidità, ma non equivale automaticamente a illiceità della causa.
- Quando una censura investe più rationes decidendi, l’accoglimento di una sola censura idonea a scardinare la statuizione impugnata comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi e delle eventuali impugnazioni incidentali strettamente dipendenti.
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