Cassazione Civile, Ordinanza n. 13821/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione delle spese di lite effettuata in sede di rinvio dalla corte tributaria regionale dopo una precedente cassazione con rinvio, originata a sua volta dall’impugnazione, da parte della società contribuente, della quantificazione delle spese decisa nei gradi di merito e della compensazione delle spese del giudizio di appello. La società ricorrente ha censurato la nuova sentenza di rinvio perché, per il giudizio di appello e per quello di rinvio, avrebbe escluso la fase di trattazione/istruttoria e avrebbe comunque liquidato compensi inferiori ai minimi previsti dai parametri forensi applicabili. Deduceva la violazione dell’art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato, delle tabelle allegate e dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che il giudice non può liquidare i compensi professionali al di sotto dei minimi tariffari e deve tenere conto della fase di trattazione/istruttoria anche se non svolta in concreto. Poiché la liquidazione operata dalla sentenza impugnata risultava inferiore ai minimi di legge e accorpava illegittimamente la fase di trattazione/istruttoria con quella decisoria, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55
I parametri forensi devono essere rispettati nella liquidazione dei compensi; non è consentita una liquidazione inferiore ai minimi previsti.
Atto di modifica dei parametri richiamati ai fini della liquidazione delle spese.
Ulteriore modifica dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali.
tabelle 1-2 allegate al d.m. 55/2014
Le tabelle di parametro devono essere applicate secondo le fasi previste, senza indebiti accorpamenti che riducano il compenso sotto i minimi.
art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regola la condanna e la liquidazione delle spese nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimazione del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel liquidare le spese processuali il giudice deve rispettare i minimi tariffari previsti dai parametri applicabili e non può effettuare una quantificazione inferiore.
- Ai fini della liquidazione dei compensi, la fase di trattazione/istruttoria va considerata anche quando non si sia svolta attività istruttoria in senso stretto, se la tabella applicabile la prevede come fase autonoma.
- L’illegittimo accorpamento di fasi processuali ai fini della liquidazione delle spese può determinare la cassazione della sentenza per violazione dei parametri normativi.
- In sede di rinvio, la nuova decisione sulla liquidazione delle spese deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella precedente pronuncia rescindente.
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