Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13821/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione delle spese di lite effettuata in sede di rinvio dalla corte tributaria regionale dopo una precedente cassazione con rinvio, originata a sua volta dall’impugnazione, da parte della società contribuente, della quantificazione delle spese decisa nei gradi di merito e della compensazione delle spese del giudizio di appello. La società ricorrente ha censurato la nuova sentenza di rinvio perché, per il giudizio di appello e per quello di rinvio, avrebbe escluso la fase di trattazione/istruttoria e avrebbe comunque liquidato compensi inferiori ai minimi previsti dai parametri forensi applicabili. Deduceva la violazione dell’art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato, delle tabelle allegate e dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che il giudice non può liquidare i compensi professionali al di sotto dei minimi tariffari e deve tenere conto della fase di trattazione/istruttoria anche se non svolta in concreto. Poiché la liquidazione operata dalla sentenza impugnata risultava inferiore ai minimi di legge e accorpava illegittimamente la fase di trattazione/istruttoria con quella decisoria, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel liquidare le spese processuali il giudice deve rispettare i minimi tariffari previsti dai parametri applicabili e non può effettuare una quantificazione inferiore.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi, la fase di trattazione/istruttoria va considerata anche quando non si sia svolta attività istruttoria in senso stretto, se la tabella applicabile la prevede come fase autonoma.
  • L’illegittimo accorpamento di fasi processuali ai fini della liquidazione delle spese può determinare la cassazione della sentenza per violazione dei parametri normativi.
  • In sede di rinvio, la nuova decisione sulla liquidazione delle spese deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella precedente pronuncia rescindente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.