Cassazione Civile, Ordinanza n. 20989/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione totale delle spese; la controricorrente ha aderito alla rinuncia sottoscrivendo l'atto. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., senza statuizione sulle spese. Non vi è stata decisione nel merito sui motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Quattro lavoratori impiegati in lavori socialmente utili presso un ateneo siciliano, con orario superiore alle 20 ore settimanali, avevano agito per ottenere la declaratoria del diritto alla corretta determinazione dell'importo integrativo dell'assegno erogato dall'INPS ai sensi dell'art. 44 della L.R. Sicilia n. 23 del 2002. In particolare chiedevano che, nel calcolo della retribuzione parametro, fossero inclusi anche la cd. indennità di Ateneo e la tredicesima mensilità, con conseguente condanna dell'università al pagamento delle differenze retributive maturate. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado rigettando la domanda. Nel ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione dell'art. 44 L.R. n. 23/2002 e dell'art. 8, commi 2 e 3, d.lgs. n. 468/1997, sostenendo che la controversia riguardasse il comma 3, relativo al compenso fisso uguale per tutti, e che la norma regionale avesse funzione perequativa, volta a rendere il compenso orario per le ore eccedenti ('surplus') equivalente a quello dei dipendenti che percepiscono tredicesima e indennità di Ateneo; 2) violazione della medesima disciplina regionale e della prassi applicata dall'ateneo, nonché omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d'appello ritenuto innovativo il criterio regionale di calcolo e per non avere incluso nel riferimento alla retribuzione mensile i ratei di tredicesima e indennità di Ateneo; 3) violazione dell'art. 44 L.R. n. 23/2002 e della sentenza Corte cost. n. 359/2007, oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Consulta avesse chiarito che il nuovo criterio determinava un maggior compenso orario per l'attività di surplus e che il criterio adottato dall'università non avrebbe comportato maggiore spesa ma addirittura risparmio.
Norme richiamate
art. 44 L.R. Sicilia n. 23 del 2002
Disposizione regionale invocata per il calcolo dell'importo integrativo dell'assegno dei lavoratori LSU e per l'inclusione di ulteriori voci retributive nel parametro mensile.
art. 8, commi 2 e 3, d.lgs. n. 468 del 1997
Norma richiamata per distinguere tra compenso variabile collegato al trattamento di mobilità e compenso fisso uguale per tutti, rilevante ai fini della determinazione dell'importo integrativo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Fondamento formale delle censure di violazione e falsa applicazione di legge prospettate nel ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Fondamento formale delle censure di omesso esame di fatti decisivi prospettate nel ricorso.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in seguito alla rinuncia al ricorso con adesione della controparte.
sentenza Corte costituzionale n. 359 del 2007
Richiamata dai ricorrenti come precedente chiarificatore sul nuovo criterio di calcolo e sul maggior compenso orario per le ore di surplus.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso sottoscritta dai ricorrenti e accettata dalla parte controricorrente comporta l'estinzione del processo, senza pronuncia sul merito e, ove non diversamente disposto, senza regolazione delle spese.
- Quando una controversia riguarda il trattamento economico dei lavoratori socialmente utili, occorre distinguere con precisione la norma statale che disciplina il compenso base e la norma regionale che incide sul criterio di calcolo dell'integrazione, poiché la corretta qualificazione del parametro normativo è decisiva per stabilire quali voci retributive debbano essere considerate.
- Le censure di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi devono essere formulate in relazione alla specifica disciplina applicabile e ai precedenti invocati, ma restano assorbite se il ricorso viene poi rinunciato e il giudizio si estingue.
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