Cassazione Penale, Sentenza n. 10548/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di tentato incendio doloso (art. 56, 423 c.p., rideterminando la pena) e lamentava: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, in quanto la Corte avrebbe ritenuto il tentativo sulla base dell'essere stato sorpreso nell'atto di innescare senza però riscontri nei verbali tecnici; 2) errata applicazione delle norme sugli artt. 56 (recte 54/56) e 423 c.p. e motivazione illogica perché non sarebbero state spiegate le ragioni per cui l'azione di innesco sarebbe attribuibile all'imputato, considerato che dai verbali risultava solo una traccia di bombola e non la presenza di bombole; 3) omessa e insufficiente motivazione sulla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha respinto la richiesta del P.G. di annullamento con rinvio per la sola riformulazione in incendio consumato perché la procura non aveva impugnato la sentenza di merito; tuttavia ha ritenuto che la qualificazione corretta del fatto sia quella di incendio consumato ai sensi dell'art. 423 c.p. (rettifica ai sensi dell'art. 619 c.p.). Sul merito la Cassazione ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione e la valutazione degli indizi, confermando che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la riconducibilità dell'evento incendiario all'imputato (rinvenimento di bombole o tracce, tanica con liquido infiammabile, dichiarazioni dei testimoni, comportamento dell'imputato, biglietti aerei). Ha anche ritenuto corretta la motivazione sulla pena richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie dell'incendio consumato in considerazione della propagazione delle fiamme e degli elementi di fatto (bombole o tracce, tanica con liquido infiammabile, deflagrazione) che hanno determinato l'evento incendiario
Richiamato come norma sul tentativo nelle motivazioni di merito; la Cassazione ha però ritenuto che la fattispecie concreta fosse quella consumata e ha rettificato la qualificazione
art. 575 cod. pen. (omicidio, citato nella ricostruzione storica delle contestazioni)
La contestazione in primo grado era di tentato omicidio; i giudici di merito hanno escluso il dolo omicidiario riclassificando l'azione come reato contro la sicurezza dei beni e delle persone (incendio)
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello abbia indicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravità del fatto, pericolo per persone presenti, uso di materiali infiammabili) a fondamento della pena
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Norma richiamata per inquadrare i motivi dedotti dal ricorrente (lett. b ed e): vizio della motivazione, travisamento della prova, violazione di norme sostanziali
art. 619 cod. proc. pen. (rettifica d'ufficio della qualificazione del fatto)
La Corte ha utilizzato questo istituto per correggere la qualificazione giuridica del fatto in incendio consumato senza annullare la sentenza, ritenendo la rettifica non decisiva in relazione alla sanzione irrogata
art. 611 cod. proc. pen. (memoria difensiva in Cassazione)
Richiamata solo per constatare il deposito della memoria difensiva dell'imputato ai sensi di tale norma
Massime di principio
- La Cassazione può rettificare d'ufficio la qualificazione giuridica del fatto (art. 619 c.p.p.) se l'errore non è decisivo ai fini della sanzione e purché la rettifica non esuli dal devolutum; tale rettifica non può però essere utilizzata per aggravare la posizione dell'imputato in violazione del divieto di reformatio in peius
- Il pubblico ministero non può ottenere, in sede di cassazione, una riforma che porti a una situazione più grave per l'imputato se l'accusa non ha impugnato la decisione di merito in tal senso; la Corte deve rispettare i limiti del devolutum
- La valutazione degli indizi può fondare la condanna anche in assenza di prova diretta, purché la motivazione dei giudici di merito espliciti il carattere grave, preciso e concordante degli elementi indiziari e la loro valutazione congiunta
- Le censure sulla motivazione devono essere specifiche: chi contesta la valutazione probatoria deve indicare come gli eventuali errori influiscano sulla tenuta logica complessiva della decisione, altrimenti la doglianza può essere ritenuta generica e inammissibile
- Nella rideterminazione della pena il giudice deve richiamare e applicare i criteri dell'art. 133 c.p.; tuttavia una motivazione che espliciti la gravità dell'evento e il pericolo creato può essere ritenuta sufficiente a giustificare la misura inflitta
- La presenza di elementi tecnici (bombole, taniche, tracce di gas) unita a dichiarazioni testimoniali e a comportamenti sospetti (es. allontanamento, biglietti aerei) può legittimare la qualificazione dell'evento come incendio consumato se emerge che le fiamme si sono propagate causando l'evento
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