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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21720/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un sollecito di pagamento TARI relativo all'anno 2018 emesso dal Comune. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la decisione era stata riformata e l'impugnazione era stata accolta. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, pur dando atto della vittoria del contribuente sul merito, aveva però compensato integralmente le spese di entrambi i gradi richiamando oscillazioni giurisprudenziali e innovazioni legislative. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché degli artt. 24, 111, 112 e 132 c.p.c., deducendo che la compensazione delle spese era stata disposta in assenza dei presupposti di legge e con motivazione inidonea, perché egli era risultato totalmente vittorioso nel merito per ragioni diverse da quelle indicate a fondamento della compensazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese nei giudizi tributari è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, oltre che nei casi di soccombenza reciproca. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse illogica e non coerente, poiché la vittoria piena del contribuente nel merito non dipendeva dalle ragioni addotte per la compensazione. La sentenza è stata quindi cassata e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito eliminando la compensazione e ponendo le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità a carico del Comune, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente. Sono state liquidate le spese di primo grado, appello e cassazione nei rispettivi importi indicati nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto contro la statuizione sulle spese.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è ammessa solo per soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale norma generale sulla soccombenza, in base alla quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è eccezionale e richiede presupposti specifici; la motivazione del giudice deve essere coerente e razionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione alla censura sulla illegittima compensazione delle spese, quale parametro costituzionale della tutela giurisdizionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al controllo sulla motivazione della decisione sulle spese.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella regolazione delle spese.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella motivazione della compensazione.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 2

    Indicato come fonte della modifica dell'art. 92 c.p.c. richiamata per il regime della compensazione delle spese.

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    Citata come legge di conversione del d.l. n. 132/2014 rilevante per l'art. 92 c.p.c.

  • Corte cost., sent. n. 77/2018

    Richiamata come sentenza additiva che ha integrato il regime dell'art. 92 c.p.c.

  • Corte cost., sent. n. 157/2014

    Richiamata per affermare che la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa non è coessenziale alla tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione integrale o parziale delle spese a danno della parte totalmente vittoriosa è legittima solo in presenza dei presupposti normativi tassativi e di una motivazione espressa, coerente e razionale.
  • Le "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare la compensazione non possono essere desunte in modo generico da oscillazioni giurisprudenziali o da innovazioni legislative, ma devono avere attinenza concreta alla controversia decisa e presentare un grado di gravità almeno pari a quello delle ipotesi tipiche previste dalla legge.
  • In sede di legittimità non è censurabile la mera scelta discrezionale di compensare le spese, ma la coerenza logico-giuridica della motivazione che sorregge la compensazione; una motivazione illogica o manifestamente erronea rende cassabile la statuizione sulle spese.
  • Quando una parte risulta totalmente vittoriosa per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della compensazione, la deroga al criterio della soccombenza non è giustificata.
  • Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza sulla regolazione delle spese e decidere direttamente nel merito, liquidando le spese dei gradi di merito e di legittimità secondo i parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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