Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19008/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato condannato in appello per due reati tributari. La Corte di appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il delitto di omessa dichiarazione relativo all'anno di imposta 2010 e aveva rideterminato la pena per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, fissandola in mesi 8 di reclusione. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva, con un primo motivo, violazione di legge, mancanza di motivazione e motivazione illogica e contraddittoria, sostenendo che la sentenza d'appello non avesse risposto alla richiesta difensiva di assoluzione per il reato residuo. Con un secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 164 c.p. per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: quanto al primo, ha giudicato adeguata la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza dell'impossibilità di ricostruire la contabilità in assenza di documentazione, rilevando che in materia tributaria è sufficiente anche una impossibilità relativa; quanto al secondo, ha ritenuto congrua la valutazione negativa sulla prognosi favorevole, fondata sulla precedente condanna a pena detentiva e sulla pluralità di reati con elevata evasione fiscale, anche considerando fatti prescritti come elementi storici valutabili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di appello nella parte in cui aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 e aveva rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 in mesi 8 di reclusione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    norma richiamata come base del capo a, dichiarato estinto per prescrizione in appello.

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    norma richiamata come base del capo b, per il quale la pena è stata rideterminata in mesi 8 di reclusione.

  • art. 164 cod. pen.

    norma invocata dal ricorrente per censurare il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa o una situazione di elevata difficoltà di ricostruzione.
  • La motivazione che valorizza l'assenza di documentazione contabile e le dichiarazioni della polizia giudiziaria è sufficiente a sorreggere il giudizio di responsabilità per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, quando non sia manifestamente illogica o contraria a legge.
  • Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice può negare il beneficio sulla base di precedenti condanne e della gravità del complessivo contesto criminoso, anche valorizzando fatti storici relativi a reati contestati ma già dichiarati estinti per prescrizione.
  • La prescrizione del reato elimina il rapporto penale ma non cancella il fatto storico, che può essere considerato dal giudice per la valutazione prognostica in ordine alla concessione della sospensione condizionale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in una critica alla valutazione di merito della motivazione, senza evidenziare reali violazioni di legge o manifeste illogicità.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneProcesso penalePena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.