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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24459/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

L'associazione professionale aveva ottenuto dal giudice di pace più decreti ingiuntivi per compensi relativi a numerosi incarichi difensivi conferiti da una compagnia assicurativa. In opposizione, il giudice di pace aveva rigettato le opposizioni. In appello, il tribunale aveva riconosciuto che gli incarichi erano riconducibili a una relazione unitaria disciplinata da una convenzione del 2007, qualificata come contratto normativo, e aveva ritenuto che la proposizione di 212 ricorsi monitori integrasse un abusivo frazionamento del credito; tuttavia, non aveva dichiarato l'inammissibilità delle domande, ma aveva compensato le spese. L'associazione ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: contestava la specificità e novità dell'appello avverso la questione del frazionamento; deduceva la formazione del giudicato su pregresse decisioni favorevoli; censurava la qualificazione della convenzione come contratto normativo e l'affermazione dell'unicità del rapporto, sostenendo che si trattasse di distinti contratti d'opera professionale e che mancasse interesse alla trattazione unitaria; lamentava inoltre omessa motivazione sul risarcimento ex art. 96 c.p.c. e la violazione delle regole sulle spese. La compagnia ha proposto ricorso incidentale limitato alla mancata eliminazione delle spese monitorie e delle relative conseguenze economiche del frazionamento abusivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del ricorso principale, ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo, e ha accolto l'unico motivo del ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo oggetto del ricorso incidentale e ha rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, perché verifichi le conseguenze economiche dell'abusivo frazionamento del credito, in particolare sul piano delle spese monitorie, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che il frazionamento abusivo comporta, in linea di principio, l'inammissibilità delle domande separatamente proposte, e non soltanto una diversa regolazione delle spese; tuttavia, il ricorso incidentale era circoscritto alla sola richiesta di stralcio delle spese monitorie, sicché la cassazione ha riguardato il relativo profilo. Restano ferme le statuizioni non investite dal ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiede specificità dei motivi di appello, ma nella vicenda l'impugnazione della compagnia è stata ritenuta sufficientemente specifica

  • art. 345 c.p.c.

    non ha impedito la deduzione in appello delle difese sull'abusivo frazionamento, poiché non si trattava di domanda nuova in senso tecnico

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta

  • art. 329 c.p.c.

    invocato in relazione al giudicato e all'acquiescenza, ma la Corte ha escluso che vi fosse giudicato sostanziale sulla questione processuale

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma non ha condotto all'effetto preclusivo prospettato

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato non si è formato in modo sostanziale sulla questione dell'abusivo frazionamento, trattandosi di statuizione processuale

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    la qualificazione della convenzione come contratto normativo non ha richiesto la previa rimessione della questione al contraddittorio perché si trattava di qualificazione giuridica di fatti già dedotti

  • artt. 1321, 1322 c.c.

    richiamati per contestare la qualificazione negoziale; la Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione della convenzione come contratto normativo

  • art. 1346 c.c.

    esclusa l'indeterminatezza dell'oggetto della convenzione, poiché essa regolava i futuri incarichi e anche il trattamento di rapporti pregressi

  • art. 2222 c.c.

    la Corte ha ritenuto che la disciplina del contratto d'opera non esclude la funzione normativa della convenzione tra le parti

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    non vi è stata un'analogia impropria nell'uso della nozione di contratto normativo

  • art. 1362 c.c.

    la Corte ha ritenuto non decisiva la lettura letterale proposta dalla ricorrente, valorizzando la finalità complessiva dell'accordo

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nelle doglianze sulle presunzioni, ma la valutazione del giudice di merito sull'interesse al frazionamento è rimasta insindacabile

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulle spese e sul comportamento processuale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nella critica al ragionamento probatorio del tribunale, ma senza esito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato a supporto della critica alla valutazione delle prove, ma senza accoglimento

  • art. 11 Codice deontologico

    richiamato solo nelle doglianze della ricorrente, senza decisività autonoma

  • art. 1175 c.c.

    la Corte ha richiamato la buona fede/correttezza per affermare che la condotta processuale abusiva può incidere sulle spese

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei motivi sul frazionamento, ma non idoneo a superare il divieto di abuso processuale

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di nullità, ma non ritenuto violato

  • art. 96 c.p.c.

    evocato per il danno processuale, ma i relativi motivi sono stati assorbiti

  • art. 88 c.p.c.

    le spese causate da condotte processuali contrarie a buona fede non sono ripetibili nei limiti del pregiudizio provocato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulla regola della soccombenza in tema di spese, ma la compensazione è stata ritenuta possibile nei limiti consentiti

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese nei casi riconosciuti dal giudice di merito; nel caso concreto la Corte ha ritenuto però che occorresse verificare anche l'incidenza delle spese monitorie dovute all'abusivo frazionamento

  • art. 104 c.p.c.

    le domande frazionate possono essere riproposte in cumulo oggettivo

  • art. 633 n. 2 c.p.c.

    richiamato per contestare la proponibilità monitoria delle singole pretese, ma senza accoglimento

  • art. 8 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alle spese e agli esborsi collegati alle ingiunzioni

  • art. 2 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale come fondamento di una lettura non meramente formalistica delle conseguenze economiche dell'abuso

Massime di principio

  • Il creditore che agisca per pretese omogenee riconducibili a una relazione unitaria non può, di regola, frammentare artificiosamente la tutela in una pluralità di giudizi monitori o di cognizione quando le domande siano fondate sul medesimo fatto costitutivo o comunque su fatti analoghi e ciò comporti duplicazione di attività istruttoria e rischio di dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale.
  • La violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito ha natura processuale: la relativa statuizione produce un giudicato soltanto formale, limitato al singolo giudizio, e non impedisce che la stessa questione sia riproposta e decisa diversamente in un diverso processo tra le stesse parti.
  • La qualificazione di un accordo come contratto normativo o contratto quadro è un'operazione di sussunzione giuridica di fatti già dedotti; non richiede, di regola, la previa attivazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. se non introduce un fatto nuovo, ma solo una diversa qualificazione del materiale già acquisito.
  • Ai fini dell'abusivo frazionamento non rileva che i singoli incarichi o i singoli crediti siano formalmente distinti, se essi si collocano in una relazione unitaria e omogenea regolata da un assetto negoziale complessivo; ciò che conta è la possibilità concreta di accertamento unitario e l'eventuale mancanza di un interesse oggettivo alla tutela separata.
  • Quando sia accertato l'abusivo frazionamento, le conseguenze non si esauriscono nella compensazione delle spese del giudizio di opposizione: il giudice deve verificare anche l'incidenza economica della frammentazione, inclusa la moltiplicazione delle spese monitorie e degli esborsi causati da condotte processuali contrarie a buona fede.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoSpese di liteMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

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