Cassazione Civile, Ordinanza n. 24459/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
L'associazione professionale aveva ottenuto dal giudice di pace più decreti ingiuntivi per compensi relativi a numerosi incarichi difensivi conferiti da una compagnia assicurativa. In opposizione, il giudice di pace aveva rigettato le opposizioni. In appello, il tribunale aveva riconosciuto che gli incarichi erano riconducibili a una relazione unitaria disciplinata da una convenzione del 2007, qualificata come contratto normativo, e aveva ritenuto che la proposizione di 212 ricorsi monitori integrasse un abusivo frazionamento del credito; tuttavia, non aveva dichiarato l'inammissibilità delle domande, ma aveva compensato le spese. L'associazione ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: contestava la specificità e novità dell'appello avverso la questione del frazionamento; deduceva la formazione del giudicato su pregresse decisioni favorevoli; censurava la qualificazione della convenzione come contratto normativo e l'affermazione dell'unicità del rapporto, sostenendo che si trattasse di distinti contratti d'opera professionale e che mancasse interesse alla trattazione unitaria; lamentava inoltre omessa motivazione sul risarcimento ex art. 96 c.p.c. e la violazione delle regole sulle spese. La compagnia ha proposto ricorso incidentale limitato alla mancata eliminazione delle spese monitorie e delle relative conseguenze economiche del frazionamento abusivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del ricorso principale, ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo, e ha accolto l'unico motivo del ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo oggetto del ricorso incidentale e ha rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, perché verifichi le conseguenze economiche dell'abusivo frazionamento del credito, in particolare sul piano delle spese monitorie, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che il frazionamento abusivo comporta, in linea di principio, l'inammissibilità delle domande separatamente proposte, e non soltanto una diversa regolazione delle spese; tuttavia, il ricorso incidentale era circoscritto alla sola richiesta di stralcio delle spese monitorie, sicché la cassazione ha riguardato il relativo profilo. Restano ferme le statuizioni non investite dal ricorso incidentale.
Norme richiamate
richiede specificità dei motivi di appello, ma nella vicenda l'impugnazione della compagnia è stata ritenuta sufficientemente specifica
non ha impedito la deduzione in appello delle difese sull'abusivo frazionamento, poiché non si trattava di domanda nuova in senso tecnico
richiamato per dedurre omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta
invocato in relazione al giudicato e all'acquiescenza, ma la Corte ha escluso che vi fosse giudicato sostanziale sulla questione processuale
richiamato nel secondo motivo, ma non ha condotto all'effetto preclusivo prospettato
il giudicato non si è formato in modo sostanziale sulla questione dell'abusivo frazionamento, trattandosi di statuizione processuale
la qualificazione della convenzione come contratto normativo non ha richiesto la previa rimessione della questione al contraddittorio perché si trattava di qualificazione giuridica di fatti già dedotti
richiamati per contestare la qualificazione negoziale; la Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione della convenzione come contratto normativo
esclusa l'indeterminatezza dell'oggetto della convenzione, poiché essa regolava i futuri incarichi e anche il trattamento di rapporti pregressi
la Corte ha ritenuto che la disciplina del contratto d'opera non esclude la funzione normativa della convenzione tra le parti
non vi è stata un'analogia impropria nell'uso della nozione di contratto normativo
la Corte ha ritenuto non decisiva la lettura letterale proposta dalla ricorrente, valorizzando la finalità complessiva dell'accordo
richiamato nelle doglianze sulle presunzioni, ma la valutazione del giudice di merito sull'interesse al frazionamento è rimasta insindacabile
richiamato insieme alle norme sulle spese e sul comportamento processuale
invocato nella critica al ragionamento probatorio del tribunale, ma senza esito
invocato a supporto della critica alla valutazione delle prove, ma senza accoglimento
art. 11 Codice deontologico
richiamato solo nelle doglianze della ricorrente, senza decisività autonoma
la Corte ha richiamato la buona fede/correttezza per affermare che la condotta processuale abusiva può incidere sulle spese
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi sul frazionamento, ma non idoneo a superare il divieto di abuso processuale
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi di nullità, ma non ritenuto violato
evocato per il danno processuale, ma i relativi motivi sono stati assorbiti
le spese causate da condotte processuali contrarie a buona fede non sono ripetibili nei limiti del pregiudizio provocato
richiamato sulla regola della soccombenza in tema di spese, ma la compensazione è stata ritenuta possibile nei limiti consentiti
consente la compensazione delle spese nei casi riconosciuti dal giudice di merito; nel caso concreto la Corte ha ritenuto però che occorresse verificare anche l'incidenza delle spese monitorie dovute all'abusivo frazionamento
le domande frazionate possono essere riproposte in cumulo oggettivo
richiamato per contestare la proponibilità monitoria delle singole pretese, ma senza accoglimento
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alle spese e agli esborsi collegati alle ingiunzioni
art. 2 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale come fondamento di una lettura non meramente formalistica delle conseguenze economiche dell'abuso
Massime di principio
- Il creditore che agisca per pretese omogenee riconducibili a una relazione unitaria non può, di regola, frammentare artificiosamente la tutela in una pluralità di giudizi monitori o di cognizione quando le domande siano fondate sul medesimo fatto costitutivo o comunque su fatti analoghi e ciò comporti duplicazione di attività istruttoria e rischio di dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale.
- La violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito ha natura processuale: la relativa statuizione produce un giudicato soltanto formale, limitato al singolo giudizio, e non impedisce che la stessa questione sia riproposta e decisa diversamente in un diverso processo tra le stesse parti.
- La qualificazione di un accordo come contratto normativo o contratto quadro è un'operazione di sussunzione giuridica di fatti già dedotti; non richiede, di regola, la previa attivazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. se non introduce un fatto nuovo, ma solo una diversa qualificazione del materiale già acquisito.
- Ai fini dell'abusivo frazionamento non rileva che i singoli incarichi o i singoli crediti siano formalmente distinti, se essi si collocano in una relazione unitaria e omogenea regolata da un assetto negoziale complessivo; ciò che conta è la possibilità concreta di accertamento unitario e l'eventuale mancanza di un interesse oggettivo alla tutela separata.
- Quando sia accertato l'abusivo frazionamento, le conseguenze non si esauriscono nella compensazione delle spese del giudizio di opposizione: il giudice deve verificare anche l'incidenza economica della frammentazione, inclusa la moltiplicazione delle spese monitorie e degli esborsi causati da condotte processuali contrarie a buona fede.
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