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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39909/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 23 aprile 2025, che lo aveva ritenuto colpevole della violazione dell'art. 187 del Codice della strada. Nel ricorso deduceva: vizio di motivazione in relazione ai presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.; eccessività della pena; erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non contenevano una critica specifica e correlata alle argomentazioni della decisione d'appello. Ha richiamato il principio secondo cui l'impugnazione è inammissibile per genericità quando non indica la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, sul presupposto della colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 187 C.d.S.

    È la norma incriminatrice per la quale il ricorrente era stato condannato in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, perché arresta il giudizio sulla inammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    Il ricorrente ne deduceva il vizio di motivazione in relazione ai presupposti, ma la censura è stata ritenuta generica e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende discende dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 591 c.p.p.

    È richiamato implicitamente dal principio di inammissibilità per genericità/aspecificità dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile per genericità quando i motivi non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata e non evidenziano una specifica correlazione tra censure e ragioni del provvedimento.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a deduzioni astratte o meramente assertive, ma deve individuare in modo puntuale gli errori logici o giuridici della sentenza gravata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il giudizio di legittimità si arresta per inammissibilità, la Corte non esamina il merito delle questioni sulla qualificazione giuridica, sulla pena o sui presupposti di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieGuida sotto effetto di stupefacentiImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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