Sentenza del 09/03/2015 n. 873 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - AGEVOLAZIONI - Iscrizione al CONI - Indispensabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per le società e associazioni sportive dilettantistiche, sostenendo che fossero sufficienti la costituzione secondo l'art. 90 della legge n. 289/2002, l'affiliazione a un ente sportivo e l'assenza di scopo di lucro. Contestava inoltre la qualificazione delle operazioni come commerciali, l'applicazione di un coefficiente di redditività del 25% invece di quello previsto dalla legge n. 398/1991 e l'irrogazione delle sanzioni per asserita assenza di colpevolezza.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato l'accertamento per IRES, IRAP e IVA. Ha stabilito che, per accedere alle agevolazioni fiscali, non bastano la costituzione conforme alla legge e l'affiliazione sportiva: sono necessari anche il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione nel registro del CONI, individuato dalla legge come unico organismo certificatore dell'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica. Nel caso concreto mancavano sia l'iscrizione alla Federazione sia quella al CONI, effettuate solo successivamente. È stata quindi esclusa l'applicazione del regime agevolato e ritenuta corretta la determinazione forfetaria del reddito secondo il coefficiente applicabile alle imprese di servizi commerciali. Le sanzioni sono state confermate per mancata prova dell'incolpevolezza. La società è stata inoltre condannata alle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre spese forfetarie.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 90, commi 17 e 18
La costituzione della società o associazione secondo le forme previste dalla norma è necessaria, ma non sufficiente, per ottenere le agevolazioni fiscali.
Decreto-legge n. 136/2004, art. 7, convertito dalla legge n. 186/2004
Il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.
Le agevolazioni previste dalla normativa sportiva e fiscale si applicano solo agli enti in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI; l'iscrizione nel relativo registro costituisce requisito essenziale.
Decreto legislativo n. 242/1999, art. 6, comma 1
Richiamato per individuare il CONI quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale e del riconoscimento sportivo.
Legge n. 398/1991, art. 2, comma 5
Il regime forfetario agevolato non può essere applicato se l'ente non possiede i requisiti soggettivi richiesti per le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Decreto-legge n. 417/1991, art. 9-bis
La mera natura non lucrativa dell'associazione non è stata ritenuta sufficiente, in assenza del riconoscimento e dell'iscrizione al CONI, per accedere alle agevolazioni contestate.
Massime di principio
- Per usufruire delle agevolazioni fiscali riservate alle società e associazioni sportive dilettantistiche occorre verificare tutti i requisiti formali richiesti, inclusi il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al registro CONI per il periodo interessato.
- La costituzione senza scopo di lucro e l'affiliazione a una federazione o a un ente di promozione sportiva, da sole, non sostituiscono l'iscrizione al CONI.
- L'iscrizione ottenuta in un momento successivo, di regola, non dimostra automaticamente il possesso del requisito per gli anni precedenti né sana necessariamente il disconoscimento delle agevolazioni.
- Quando il contribuente applica un regime fiscale agevolato senza possederne i requisiti, l'Amministrazione può rideterminare il reddito secondo il regime ordinario o secondo il diverso coefficiente applicabile all'attività commerciale concretamente svolta.
- Le fatture relative a prestazioni pubblicitarie o ad altri servizi commerciali possono essere considerate ricavi commerciali; l'ente che invoca le agevolazioni deve fornire adeguata documentazione sui requisiti richiesti e sugli eventuali elementi che escludano la responsabilità per le violazioni.
- Atti di indirizzo o risoluzioni parlamentari hanno valore programmatico e non prevalgono sulle disposizioni normative vincolanti né dimostrano, da soli, il possesso retroattivo dei requisiti.
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