Sentenza del 09/03/2015 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
RICONOSCIMENTODI ENTE NO PROFIT; ESENZIONE DELLE IMPOSTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la qualifica di ente non commerciale dell'associazione, determinando il reddito come reddito d'impresa e negando le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/1991. L'associazione contestava, tra l'altro, la motivazione per relationem dell'avviso, il mancato accesso ai questionari utilizzati dall'Ufficio, la valorizzazione di presunte irregolarità formali nei verbali assembleari e l'omessa applicazione dell'articolo 149 del TUIR. Sosteneva inoltre di essere affiliata a un ente riconosciuto dal CONI e di svolgere effettivamente attività sportiva dilettantistica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'associazione e annullato la sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'affiliazione all'ente sportivo, ratificata dalla direzione nazionale e riconducibile al riconoscimento CONI ai sensi della delibera CONI del 7 giugno 2011, costituisse il requisito necessario per accedere alle agevolazioni della legge n. 398/1991. Ha inoltre rilevato che l'associazione svolgeva attività sportiva riconosciuta, che non era stata provata l'effettiva natura commerciale dell'attività e che le irregolarità meramente formali relative alle assemblee non determinavano automaticamente la decadenza dai benefici fiscali. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 398/1991
Le agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche presuppongono, secondo la decisione, il riconoscimento sportivo derivante dall'affiliazione a un ente riconosciuto dal CONI. Le irregolarità esclusivamente formali non comportano automaticamente la perdita dei benefici.
Articolo 149 del TUIR
La norma disciplina la perdita della qualifica di ente non commerciale in caso di prevalenza dell'attività commerciale, ma la Commissione ha ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche nel caso esaminato.
Delibera CONI del 7 giugno 2011, n. 7
L'affiliazione a un ente sportivo nazionale, previamente verificata e ratificata, è stata considerata equivalente al riconoscimento da parte del CONI ai fini dell'accesso al regime fiscale agevolato.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 aprile 2013
La correttezza o meno di alcune formalità organizzative e documentali non determina di per sé la decadenza dai benefici fiscali, se non emerge una sostanziale alterazione della natura non lucrativa dell'ente.
Massime di principio
- Per ottenere le agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche è essenziale dimostrare l'affiliazione a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI e lo svolgimento effettivo di attività sportiva riconosciuta.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare concretamente che l'associazione svolga attività commerciale prevalente o che abbia natura sostanzialmente lucrativa; il semplice richiamo a irregolarità formali non è normalmente sufficiente.
- Irregolarità nei verbali assembleari, nelle convocazioni o nella registrazione dei partecipanti non comportano automaticamente la perdita dei benefici fiscali, soprattutto quando l'associazione dimostra l'effettiva partecipazione degli associati e la propria operatività.
- Gli atti richiamati nell'avviso di accertamento e posti a fondamento delle presunzioni dell'Ufficio devono essere conoscibili dal contribuente; il loro mancato reperimento può incidere sul diritto di difesa e sulla validità della motivazione.
- L'affiliazione sportiva costituisce un elemento importante, ma deve essere accompagnata da una gestione sostanzialmente coerente con la natura associativa: attività sportiva effettiva, assenza di distribuzione di utili, corretta tenuta della contabilità e rispetto degli obblighi documentali essenziali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mar 2015Sentenza del 09/03/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Forlì
- Sentenza · 9 mar 2015Sentenza del 09/03/2015 n. 89 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 9 mar 2015Sentenza del 09/03/2015 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 9 mar 2015Sentenza del 09/03/2015 n. 226 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 mar 2015Sentenza del 09/03/2015 n. 321 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 9 mar 2015Sentenza del 09/03/2015 n. 701 - Comm. Trib. Prov. Bari
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →