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Sentenza

Sentenza del 09/03/2015 n. 226 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato, per l'anno d'imposta 2006, un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, rettificando in aumento i ricavi e il reddito dell'impresa e richiedendo maggiori imposte, interessi e sanzioni. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che lo scostamento dagli studi di settore non fosse sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento e che l'atto fosse carente di motivazione. Nel contraddittorio aveva indicato come cause dello scostamento la concorrenza, la forma societaria mutualistica, la stagnazione del mercato, l'assenza per maternità di una socia, l'esercizio economicamente marginale e la localizzazione dell'impresa in una zona non servita da importanti vie di comunicazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello sostenendo che gli studi di settore costituissero uno strumento presuntivo idoneo e che la contribuente non avesse adeguatamente provato le circostanze giustificative. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando l'annullamento dell'avviso. Ha ritenuto decisivo il contraddittorio preventivo e ha stabilito che l'Ufficio avrebbe dovuto spiegare perché non aveva accolto le giustificazioni fornite. Le circostanze relative all'attività marginale e alla collocazione geografica dell'impresa sono state ritenute fatti notori, per i quali non era necessaria una specifica prova documentale. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articoli 62-bis e 62-sexies del D.L. 331/1993

    Gli studi di settore costituiscono strumenti di ricostruzione statistica della normale redditività e possono essere utilizzati nell'ambito di un accertamento analitico-presuntivo, ma lo scostamento rispetto agli standard non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento.

  • Articolo 2697 del Codice civile

    Riguarda l'onere della prova. Nel caso concreto, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che le circostanze addotte dalla contribuente, essendo in parte fatti notori e di comune conoscenza, non richiedessero una specifica prova documentale.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 4166 del 20 febbraio 2013

    Ha attribuito un ruolo centrale al contraddittorio negli accertamenti basati sugli studi di settore: l'Ufficio deve instaurarlo e deve motivare l'accertamento anche considerando e confutando le giustificazioni fornite dal contribuente.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore, considerato isolatamente, non è normalmente sufficiente a dimostrare maggiori ricavi o redditi: l'accertamento deve essere rafforzato dal contraddittorio e da una motivazione concreta e individualizzata.
  • Il contraddittorio con il contribuente è un passaggio essenziale. L'Ufficio deve esaminare le spiegazioni ricevute e chiarire perché le ritiene non attendibili o insufficienti; una motivazione meramente apparente può comportare l'annullamento dell'atto.
  • Il contribuente deve partecipare attivamente al contraddittorio, indicando le cause specifiche dello scostamento e, quando possibile, allegando documentazione. Tuttavia, per circostanze oggettive e notorie, il giudice può ritenere sufficiente la loro allegazione.
  • Le caratteristiche concrete dell'impresa, come la marginalità economica, la posizione geografica, le condizioni del mercato, la struttura societaria o eventi che incidono sulla gestione, possono rendere non rappresentativo il risultato statistico degli studi di settore.
  • Gli studi di settore sono presunzioni semplici: la loro efficacia probatoria deriva dalla valutazione complessiva del caso concreto e non dall'automatica applicazione dello standard statistico.

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