Sentenza del 09/03/2015 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Como
SANZIONE AMMINISTRATIVA - OBBLIGATI IN SOLIDO - Adesione agevolata - Pagamento della sanzione ridotta da parte di un obbligato in solido - Irripetibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso dell'altro coobbligato è stato considerato inammissibile. L'adesione al pagamento ridotto da parte di uno dei coobbligati ha reso definitiva e irripetibile la sanzione pagata, impedendo di rimettere in discussione davanti al giudice tributario sia la fondatezza della sanzione sia il suo importo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli effetti dell'adesione di uno dei coobbligati solidali al pagamento della sanzione in misura ridotta. Il ricorrente intendeva contestare davanti alla Commissione tributaria provinciale sia l'an della violazione, cioè la sussistenza della responsabilità, sia il quantum della sanzione applicata dalla Dogana. Tuttavia, in presenza di un'obbligazione solidale, il pagamento agevolato effettuato da uno dei coobbligati produce effetti preclusivi anche rispetto all'altro, rendendo irripetibile quanto versato e impedendo la prosecuzione della contestazione dell'atto sanzionatorio.
Norme richiamate
Disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e dell'obbligazione solidale
In presenza di coobbligati solidali, l'adesione di uno di essi al pagamento della sanzione in misura ridotta comporta la definizione della posizione sanzionatoria e rende irripetibile quanto versato, con effetto preclusivo rispetto all'impugnazione proposta dall'altro coobbligato.
Disciplina dell'adesione agevolata alle sanzioni amministrative
Il pagamento della sanzione in misura ridotta costituisce una scelta definitoria incompatibile con una successiva contestazione giudiziale dell'an o del quantum della medesima sanzione.
Massime di principio
- Quando più soggetti sono obbligati in solido al pagamento di una sanzione, il pagamento agevolato effettuato da uno di essi può produrre effetti preclusivi anche nei confronti degli altri.
- Prima di aderire a una definizione agevolata occorre valutare che il pagamento possa rendere irripetibile la somma versata e impedire successive contestazioni della sanzione.
- La scelta tra pagamento ridotto e ricorso deve essere effettuata tempestivamente: l'adesione agevolata e l'impugnazione giudiziale sono normalmente incompatibili.
- In una situazione analoga, il coobbligato che intenda contestare la sanzione dovrebbe evitare il pagamento agevolato e verificare preventivamente gli effetti della solidarietà e della disciplina applicabile.
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