Sentenza del 09/03/2015 n. 89 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, contestando il disconoscimento della natura non commerciale e sportiva dilettantistica dell'associazione xxxxx, qualificata dall'Ufficio come società di fatto. Ha denunciato, tra l'altro, la nullità della motivazione per relationem, l'assenza dei verbali giornalieri di verifica, la mancata restituzione della documentazione, l'errata valorizzazione di irregolarità formali nella tenuta dei libri sociali, l'omessa valutazione dell'acquisto di carburante agevolato, la mancata verifica delle norme statutarie e della democraticità dell'associazione, nonché l'omessa pronuncia sulla non applicabilità dell'art. 149, comma 3, del TUIR alle associazioni sportive. È stata inoltre contestata la qualificazione dell'attività di immersioni subacquee come attività non sportiva e il difetto di motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rilevato che l'accertamento nei confronti della ricorrente derivava dall'accertamento emesso nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica xxxxx. Poiché tale precedente avviso era stato annullato dalla stessa Commissione con sentenza favorevole all'associazione, il giudice ha accolto l'appello della ricorrente per gli stessi motivi, riformando la sentenza della CTP di Sassari e annullando l'avviso di accertamento n. TW9010303109/10. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 149 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
La ricorrente ha sostenuto che la disciplina sulla perdita della qualifica di ente non commerciale in caso di prevalente attività commerciale non fosse applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche. La Commissione ha accolto l'appello principalmente in ragione dell'annullamento dell'accertamento presupposto, senza sviluppare una specifica interpretazione autonoma della norma.
Articolo 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La ricorrente ha richiamato la norma per contestare il difetto di motivazione della sentenza di primo grado. La decisione finale non si fonda espressamente su una pronuncia autonoma riguardo a tale censura.
Massime di principio
- Quando l'accertamento nei confronti di un contribuente deriva direttamente da un accertamento presupposto emesso nei confronti di un'associazione o di altro soggetto collegato, l'annullamento dell'accertamento presupposto può determinare, per gli stessi motivi, l'annullamento dell'accertamento conseguente.
- La qualificazione di un'associazione come ente non commerciale o associazione sportiva dilettantistica può incidere sull'accertamento fiscale; tuttavia, la valutazione deve considerare concretamente lo statuto, l'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale, la democraticità della struttura e la natura delle attività esercitate.
- Le irregolarità formali nella tenuta dei libri sociali non determinano automaticamente la perdita dei benefici fiscali: occorre verificare se siano sintomatiche dell'assenza sostanziale dei requisiti dell'ente o se abbiano inciso sull'effettiva natura associativa.
- Un atto impositivo motivato per relationem deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali dell'accertamento richiamato; il richiamo a un atto presupposto non adeguatamente conoscibile può essere contestato per carenza di motivazione.
- Nel caso esaminato, l'esito favorevole non deriva dalla disamina dettagliata di ogni singola censura, ma dall'effetto decisivo dell'annullamento dell'accertamento presupposto.
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