Sentenza del 09/03/2015 n. 321 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Imposte dirette - atto di accertamento- sottoscrizione di soggetto altro dal titolare dell'ufficio - delega - è necessaria.Surrogazione del direttore dell'ufficio - atto di accertamento - delega - sussistenza - prova - incombe all'Ufficio.Atto di accertamento - omessa sottoscrizione di funzionario competente - nullità dell'atto - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo per omessa sottoscrizione da parte del funzionario competente o di un soggetto validamente delegato. L'Amministrazione non può limitarsi ad affermare l'esistenza della delega o del potere sostitutivo, ma deve dimostrarne concretamente la sussistenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto da un soggetto diverso dal capo dell'ufficio, senza che fosse dimostrata l'esistenza di una valida delega o il corretto esercizio del potere sostitutivo. Ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, richiamato dall'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972, l'atto deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva formalmente delegato. In caso di contestazione, l'onere di provare la delega o il potere sostitutivo grava sull'Agenzia delle Entrate, poiché la relativa documentazione è nella sua esclusiva disponibilità.
Norme richiamate
Art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui validamente delegato. La mancata sottoscrizione da parte di tali soggetti determina la nullità dell'atto.
Art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina della sottoscrizione prevista per gli accertamenti in materia di imposte dirette è richiamata anche per gli avvisi relativi all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 2697 Codice civile
In caso di contestazione, spetta all'Agenzia delle Entrate provare i fatti costitutivi della validità della sottoscrizione, compresa l'esistenza della delega o del potere sostitutivo, quando tale documentazione è nella disponibilità esclusiva dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio è valido solo se l'Amministrazione dimostra l'esistenza di una delega formalmente conferita o di un legittimo potere sostitutivo.
- La contestazione della sottoscrizione deve essere specifica; una volta sollevata, l'onere di provare la legittimazione del sottoscrittore grava sull'Amministrazione finanziaria.
- La delega deve risultare da documentazione idonea e riferibile all'atto o al periodo di emissione; non è sufficiente un richiamo generico alla struttura organizzativa dell'ufficio.
- La mancata prova della competenza del sottoscrittore comporta la nullità dell'avviso di accertamento, con conseguente favore per il contribuente, senza necessità di esaminare il merito della pretesa tributaria.
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